Sentenza — n. 19893/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'i marzo 2021 la Corte di assise di appello di Lecce, decidendo, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, quale giudice dell'esecuzione, ha indicato i criteri da seguire nella formazione dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti nei confronti di Francesco Trane, mandando, per i relativi incombenti, al locale Procuratore generale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 78 cod. pen; Sentenza — n. 19893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sussistenza del predetto vizio impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di assise di appello di Lecce per un nuovo giudizio nel quale la sequenza delle operazioni da compiersi in vista della determinazione della pena da eseguire nei confronti di Francesco Trane preveda, nell'ordine: l'inserimento, in un unico cumulo, di tutte le pene eseguibili per reati commessi prima del 3 marzo 1998; lo scorporo delle pene eventualmente coperte dall'indulto; l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.; la detrazione di presofferto e liberazione anticipata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRANE FRANCESCO nato a BRINDISI il 06/01/1952 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'i marzo 2021 la Corte di assise di appello di Lecce, decidendo, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, quale giudice dell'esecuzione, ha indicato i criteri da seguire nella formazione dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti nei confronti di Francesco Trane, mandando, per i relativi incombenti, al locale Procuratore generale.
2. Francesco Trane propone, tramite il difensore, avv. Stefano Vaiano, ricorso per cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere la Corte di assise di appello erroneamente affermato, nell'enunciazione delle operazioni da compiere in vista della determinazione della pena da eseguire, che i periodi di pregressa custodia cautelare devono essere detratti immediatamente dopo la somma aritmetica delle pene inserite nel cumulo e, dunque, prima dell'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso nell'ambito di un incidente di esecuzione connotato da reiterati interventi della Corte di cassazione che, con tre successive sentenze di annullamento con rinvio, ha enucleato i vizi che connotavano le ordinanze via via emesse dalla Corte di assise di appello e fissato i criteri da seguire per pervenire alla corretta quantificazione della pena da eseguire nei confronti di Francesco Trane. Con l'ordinanza oggetto della presente impugnazione, la Corte salentina, dopo avere specificato, correttamente, che tutte le pene relative ai reati commessi da Trane prima del 3 marzo 1998, data di inizio dell'esecuzione della pena, devono essere inserite in un unico cumulo materiale e che il presofferto deve essere imputato, unitariamente, al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione, ha, tuttavia, stabilito che, nella sequenza logica delle operazioni, la detrazione del presofferto deve precedere l'applicazione dell'indulto e del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen..
Così facendo, si è orientata — senza spiegare le ragioni di tale determinazione, presumibilmente frutto di involontaria svista — in difformità dal consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, di recente ribadito da Sez. 5, n. 50 del 13/12/2019, dep. 2020, Gabrielli, non massimata, stando al quale, in tema di determinazione della pena da porre in esecuzione, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. deve aver luogo prima della detrazione, dal cumulo, delle pene espiate ovvero sofferte in custodia cautelare (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181;
Sez. 1, n. 45607 del 14/12/2010, Catracchi, Rv. 249429; Sez. 1, n. 12370 del 21/3/2006, Bordoni, Rv. 233870).
3. La sussistenza del predetto vizio impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di assise di appello di Lecce per un nuovo giudizio nel quale la sequenza delle operazioni da compiersi in vista della determinazione della pena da eseguire nei confronti di Francesco Trane preveda, nell'ordine: l'inserimento, in un unico cumulo, di tutte le pene eseguibili per reati commessi prima del 3 marzo 1998; lo scorporo delle pene eventualmente coperte dall'indulto; l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.; la detrazione di presofferto e liberazione anticipata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce. Così deciso il 08/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presi