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Sentenza — n. 19891/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19891/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 7 settembre 2021 il Giudice di pace di Viterbo ha dichiarato Khalid Zoukri colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 19 giugno 2018, condannandolo alla pena di 8.000 euro di multa. Il difensore di Khalid Zoukri ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 103 dl. 19 maggio 2020, n. 34 non avendo il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui la difesa aveva dato prova documentale. Con il secondo motivo viene denunciata la omessa acquisizione di certificazione attestante la pendenza del procedimento di sanatoria. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza non risultando accertato che l'imputato non avesse ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 19 giugno 2018, condannandolo alla pena di 8.000 euro di multa. Il difensore di Khalid Zoukri ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 103 dl. 19 maggio 2020, n. 34 non avendo il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui la difesa aveva dato prova documentale. Con il secondo motivo viene denunciata la omessa acquisizione di certificazione attestante la pendenza del procedimento di sanatoria. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza non risultando accertato che l'imputato non avesse ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Parole chiave

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procedura di ricusazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale multe disciplinari
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOUKRI KHALID nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 07/09/2021 del GIUDICE DI PACE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consi gliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata w

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 7 settembre 2021 il Giudice di pace di Viterbo ha dichiarato Khalid Zoukri colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 19 giugno 2018, condannandolo alla pena di 8.000 euro di multa.

2. Il difensore di Khalid Zoukri ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 103 dl. 19 maggio 2020, n. 34 non avendo il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui la difesa aveva dato prova documentale. Con il secondo motivo viene denunciata la omessa acquisizione di certificazione attestante la pendenza del procedimento di sanatoria. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza non risultando accertato che l'imputato non avesse ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo e secondo motivo di ricorso, tra loro connessi, sono fondati e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

1. La difesa, all'udienza del 2 marzo 2021, aveva documentato l'avvenuta presentazione della richiesta di emersione di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 103 dl. n. 34/2020. Sul punto, nella sentenza si legge che le affermazioni dell'imputato sarebbero rimaste "... prive di ogni riscontro probatorio", ma, in realtà. È il Giudice che ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa. Tale travisamento risulta avere rilevanza decisiva, in quanto la valutazione della documentazione, ove l'effettiva pendenza del procedimento di sanatoria fosse risultata confermata, avrebbe dovuto comportare la sospensione del procedimento, ai sensi del citat