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Sentenza — n. 19872/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding accessory bankruptcy penalties, ruling specific duration not required when below statutory minimum.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Domenico Pace's appeal against a second-instance judgment that reduced accessory bankruptcy penalties to two years. While Pace argued the court failed to explicitly justify this reduction below the statutory ten-year limit, the court held that specific reasoning is only mandatory when the sentence exceeds the average statutory range. Since the two-year penalty was significantly lower than the standard, the lower court's implicit application of sentencing criteria was deemed sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 133 bis cod. pen.: When accessory penalties fall below the average statutory duration, the court is not required to provide specific motivational reasoning regarding the criteria of Art. 133 cod. pen., as the sentence is already within the lower bounds of the legal scale.

Parole chiave

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accessory penalties bankruptcy fraud sentencing criteria motivational duty statutory minimum Cassation appeal penal law bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
276286, hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 133 bis cod. pen.
276286, hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 216 I.f.
Ricostruiti i rapporti tra l'imputato e Gianluigi TRIPOLI, separatamente giudicato, le conformi sentenze di merito avevano analiticamente ricostruito le operazioni contestate, qualificando i fatti sub b) come bancarotta preferenziale (art. 216, terzo comma, I.f.).
Art. 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267
artt. 133 cod. pen
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
276286, hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.».

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5164 del 28/4/1997, Nicosia
Seppure non vi sia dubbio sulla riconducibilità delle pene accessorie al trattamento sanzionatorio nel suo complesso (Sez. 3, n. 5164 del 28/4/1997, Nicosia, Rv.
Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, Maddem
Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, Retrosi
Sez. Unite, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE DOMENICO nato a BARI il 03/01/1957 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2016, la Corte d'appello di Bari confermava la decisione resa 1'8 ottobre 2013 dal Tribunale della stessa sede, con la quale Domenico PACE era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e alle pene accessorie di legge (nonché condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile) perché ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, con l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I.f.), in riferimento a plurimi fatti di distrazione in danno di Nuove Tecnologie Meccaniche s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 16 luglio 2007. 1.1. I fatti, contestati ai sensi degli artt. 81, 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, I.f. - così modificata l'originaria imputazione all'udienza del 13 novembre 2012 - riguardavano:

a) la distrazione di somme, prelevate per cassa in più soluzioni, apparentemente destinate al pagamento di una fattura, fittiziamente emessa il 2 ottobre 2006 dalla società portoghese Amargosa a fronte di operazioni inesistenti;

b) il prelevamento per cassa delle somme di euro 660.000,00 circa nel 2006 e di euro 202.000,00 circa nel 2005 a titolo di rimborso finanziamento eseguito dagli stessi amministratori;

c) la vendita di beni strumentali in favore di Paolo Tricarico, socio della fallita sino al 2000 e componente del Consiglio di amministrazione sino al 2005. Ricostruiti i rapporti tra l'imputato e Gianluigi TRIPOLI, separatamente giudicato, le conformi sentenze di merito avevano analiticamente ricostruito le operazioni contestate, qualificando i fatti sub b) come bancarotta preferenziale (art. 216, terzo comma, I.f.).

2. Su ricorso dell'imputato, la Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 55390 del 30 ottobre 2018, ritenendo fondato il primo motivo dedotto, affermava che il reato di bancarotta preferenziale, pur tenendo conto delle sospensioni del procedimento, risultava già prescritto in epoca antecedente (7 maggio 2015) alla sentenza d'appello, con conseguente obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, non sussistendo alcuna evidenza liberatoria, alla stregua del testo del provvedimento impugnato, in favore del ricorrente. La decisione rescindente annullava, pertanto, senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo b) dell'imputazione, per estinzione del reato dovuta a prescrizione; annullava, inoltre, la medesima sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente alla determinazione della pena, rigettando, nel resto, il ricorso.

3. In esito al giudizio di rinvio, la suddetta Corte d'appello, con sentenza dell'8 novembre 2019, rideterminava la pena nei confronti del PACE in tre anni e due mesi di reclusione, tenuto conto:

a) del valore delle distrazioni contestate ai capi a) e d), rispettivamente nella misura di euro 202.400,00 e di euro 25.992,14;

b) della significativa intensità del dolo manifestata dall'imputato nella vicenda;

c) della personalità di quest'ultimo, quale evidenziata dal certificato del casellario giudiziale con riferimento a condotte successive al reato giudicando.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo dei due difensori di fiducia, deducendo, con un unico motivo, distinto in due censure:

1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 216, ultimo comma, I.f.;

2) mancanza della motivazione con riferimento alle pene accessorie. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere anche alla rivalutazione delle pene accessorie inflitte, a prescindere da specifiche censure difensive, trattandosi di tema ricompreso nel trattamento sanzionatorio complessivo, devoluto dalla sentenza rescindente. La rivalutazione della durata delle pene accessorie si imponeva anche perché sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado annullata erano state emesse in data antecedente alla pronuncia di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216, I.f., (C. Cost. n. 222/2018) e a quella derivata delle Sezioni Unite n. 28910 del 28/2/2019.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. È utile ricordare, in premessa, sulle pene accessorie fallimentari, che la Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018, n. 222, ha dichiarato illegittimo l'ultimo comma dell'art. 216 I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Richiamando tale pronuncia del Giudice delle leggi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.».

3. Con riferimento al caso di specie, vi è da dire che già con la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2013 - dunque, anteriormente alle due decisioni ora menzionate - il Tribunale di Bari aveva fissato in due anni la durata delle pene accessorie fallimentari, in una misura, cioè, nettamente inferiore a quella fissa di dieci anni, stabilita dalla disposizione di legge all'epoca vigente e in seguito dichiarata incostituzionale. Tale misura di due anni è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza rescissoria, che il ricorrente critica perché in motivazione mancherebbe ogni riferimento al tema specifico delle pene accessorie fallimentari, da intendersi rimesso alla devoluzione del giudice del rinvio in quanto certamente ricompreso nell'ambito del trattamento sanzionatorio.

La censura non può reputarsi fondata. Seppure non vi sia dubbio sulla riconducibilità delle pene accessorie al trattamento sanzionatorio nel suo complesso (Sez. 3, n. 5164 del 28/4/1997, Nicosia, Rv. 208632), occorre evidenziare, quanto all'onere motivazionale sul punto, che, secondo la recente lezione di questa Corte, si ritiene necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, solo nei casi in cui la durata della sanzione sia determinata in misura superiore alla media edittale (Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668;

Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788), evenienza, quest'ultima, che certamente non ricorre nel caso in esame, in cui, diversamente, la durata delle pene accessorie fallimentari è stata ribadita dai giudici del gravame nella misura di due anni, sensibilmente al di sotto della media edittale. Ciò nonostante, la Corte di merito non si è sottratta all'onere di motivare (benché ridotto) ad essa incombente. Infatti, i giudici pugliesi, in sede di rideterminazione della pena principale, hanno valutato, in modo congruo (per come riportato nella superiore esposizione in fatto), i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., così mostrando di averli presi, quanto meno implicitamente, in considerazione anche per le pene accessorie, che hanno confermato.

4. Alla luce delle esposte osservazioni, il ricorso va rigettato, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.