Sentenza — n. 19136/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon dichiarazione rivolta alla Corte di appello di Catanzaro, i difensori e procuratori speciali di Giuseppe Antonio Accorinti ricusavano le magistrate Brigida Cavasino e Gilda Romano, componenti del collegio giudicante nel processo n. 2239/2014 R.G.N.R. D.D.A. pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Accorinti, imputato del reato di associazione di tipo mafioso in relazione alla cosca di 'ndrangheta che lo stesso avrebbe capeggiato. La ricusazione era basata sul rilievo che le predette magistrate sarebbero state incompatibili in relazione al giudizio nei confronti di Accorinti, perché avevano fatto parte, in precedenza, del collegio dello stesso Tribunale che, nel processo "Nemea", aveva giudicato Parrotta Francesco, Graziella Silipigni, Giuseppe Soriano e Leone Soriano, imputati del reato di associazione di tipo mafioso in relazione alla diversa cosca di 'ndrangheta denominata Soriano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 127 cod. proc. pen, art. 38 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Giuseppe Antonio Accorinti ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Lamenta che il provvedimento sia stato emesso de plano, cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio, malgrado sia stata adottata una decisione di merito sulla fondatezza della ricusazione. Sostiene, inoltre, che la Corte di appello di Catanzaro non abbia valutato adeguatamente gli elementi dai quali emergerebbe l'incompatibilità delle magistrate ricusate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCORINTI GIUSEPPE ANTONIO nato a ZUNGRI il 27/03/1959 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con dichiarazione rivolta alla Corte di appello di Catanzaro, i difensori e procuratori speciali di Giuseppe Antonio Accorinti ricusavano le magistrate Brigida Cavasino e Gilda Romano, componenti del collegio giudicante nel processo n. 2239/2014 R.G.N.R. D.D.A. pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Accorinti, imputato del reato di associazione di tipo mafioso in relazione alla cosca di 'ndrangheta che lo stesso avrebbe capeggiato. La ricusazione era basata sul rilievo che le predette magistrate sarebbero state incompatibili in relazione al giudizio nei confronti di Accorinti, perché avevano fatto parte, in precedenza, del collegio dello stesso Tribunale che, nel processo "Nemea", aveva giudicato Parrotta Francesco, Graziella Silipigni, Giuseppe Soriano e Leone Soriano, imputati del reato di associazione di tipo mafioso in relazione alla diversa cosca di 'ndrangheta denominata Soriano.
Secondo il ricusante, le citate magistrate, in tale ruolo, e pervenendo all'emissione della sentenza datata 7 ottobre 2020, avrebbero valutato anche la posizione di Accorinti, ricostruendo i rapporti conflittuali fra le due cosche citate e il comune contesto associativo 'ndranghetistico esteso all'intero territorio calabrese.
2. Con provvedimento datato 9 giugno 2021, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione, osservando che i fatti ascritti al ricusante nell'ambito del nuovo giudizio risultavano storicamente diversi e scindibili da quelli ascritti a Parrotta Francesco, Graziella Silipigni, Giuseppe Soriano e Leone Soriano, giudicati nel processo "Nemea", attinenti specificamente all'articolazione di 'ndrangheta operante nei territori di Ionadi e Filandari, mentre la ricostruzione dei rapporti fra la cosca Soriano e quella capeggiata da Accorinti non aveva comportato alcuna valutazione di merito in ordine alla posizione di quest'ultimo.
3. Il difensore di Giuseppe Antonio Accorinti ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Lamenta che il provvedimento sia stato emesso de plano, cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio, malgrado sia stata adottata una decisione di merito sulla fondatezza della ricusazione. Sostiene, inoltre, che la Corte di appello di Catanzaro non abbia valutato adeguatamente gli elementi dai quali emergerebbe l'incompatibilità delle magistrate ricusate.
4. Dopo il deposito della requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso come sopra riportato, il citato difensore ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Questo Collegio osserva che il ricorso è fondato. 5.1. L'esame del percorso argomentativo esposto dalla Corte di appello di Catanzaro, a sostegno dell'ordinanza impugnata, rende evidente che, a differenza di quanto affermato nel provvedimento stesso, l'istanza di ricusazione non recava motivi "manifestamente" infondati, ma esponeva, per corroborare l'affermazione circa l'ipotizzata incompatibilità delle magistrate ricusate, talune osservazioni che hanno portato la Corte di appello di Catanzaro ad approfondire la propria analisi e a rassegnare valutazioni di merito piene, negative dell'ipotesi avanzata dal ricusante circa l'avvenuta formulazione, ad opera del Collegio del quale le magistrate ricusate fecero parte in relazione al citato precedente processo, di espressioni che potessero implicare logicamente l'affermazione della responsabilità di Accorinti in ordine all'imputazione posta a suo carico nel processo ora in corso. 5.2.
A fronte di una dichiarazione di ricusazione siffatta, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe dovuto applicare l'art. 41, comma 2, cod. proc. pen., che, per la decisione del merito della ricusazione, richiama l'art. 127 cod. proc. pen., in base al quale deve essere disposta udienza in camera di consiglio. Ciò, al fine di assicurare il contraddittorio delle parti. 5.3. La decisione di inammissibilità con ordinanza emessa senza previa instaurazione di contraddittorio è infatti prevista, dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., solo per le diverse ipotesi - che non risultano sussistenti nel caso qui in esame - di dichiarazione di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto; o senza l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. art. 38 cod. proc. pen.; o sulla base di motivi manifestamente infondati.
6. Per le suddette ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libera di esprimere un giudizio di merito pieno circa la fondatezza o l'infondatezza della ricusazione. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE