Sentenza — n. 18899/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari - per quanto qui rileva - dichiarava inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 da Gruita Bogdan Andrei in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 31.1.20120, con la quale era stata data esecuzione in Italia della pronuncia emessa dal Tribunale di Cluj il 15.10.2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 94 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 18899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 94 d.P.R. n. 309 del 1990 da Gruita Bogdan Andrei in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 31.1.20120, con la quale era stata data esecuzione in Italia della pronuncia emessa dal Tribunale di Cluj il 15.10.2018.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUITA BOGDAN ANDREI (RINUNCIANTE) nato a CLUJ NAPOCA( ROMANIA) il 25/05/1972 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del PG, d.ssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente pronuncia;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari - per quanto qui rileva - dichiarava inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 da Gruita Bogdan Andrei in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 31.1.20120, con la quale era stata data esecuzione in Italia della pronuncia emessa dal Tribunale di Cluj il 15.10.2018.
2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Ladislao Massari, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., l' "errata applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/90 in ordine alla certificazione Ser.D. Bari versata in atti e nella disponibilità del Tribunale di sorveglianza di Bari".
3. In data 15 ottobre 2021, Gruita Bogdan Andrei, con atto a sua firma autenticato dal suo difensore, ha dichiarato di Volere rinunciare al suddetto ricorso.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. Giuseppina Fodaroni, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente pronuncia.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'l marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma