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Sentenza — n. 18897/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court sentence regarding mandatory confiscation of a knife in a minor offense case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Lanusei court decision that acquitted Emanuele Angioni of a minor offense involving carrying a knife. The lower court explicitly omitted confiscation of the weapon, arguing it was not punishable due to the act's particular triviality. The Supreme Court ruled that confiscation is mandatory for all offenses concerning weapons, even minor ones, and ordered the immediate confiscation of the seized knife.

Regesto Legislator

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Art. 6, primo comma, cod. pen.; Art. 240 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 152/1975: Confiscation of weapons is mandatory for all offenses, including minor ones, except in cases of acquittal or proven possession by a third party.

Parole chiave

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mandatory confiscation weapons offenses particular triviality contravention seized property acquittal scope Supreme Court porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 6, primo comma, cod. pen.
L'art. 6, primo comma, cod. pen., dispone l'applicazione del primo capoverso dell'art.
Art. 240 cod. pen.
pen., dispone l'applicazione del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi.
Art. 131 bis cod. pen.
110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Secondo l'imputazione, Angioni aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello avente lunghezza complessiva di cm.
Art. 152 del 1975
art. 131 bis cod. pen
110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
artt. 240 cod. pen
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo violazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 240 cod. pen
pen., dispone l'applicazione del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini
152 è obbligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: ANGIONI EMANUELE nato a CAGLIARI il 25/12/1997 avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; f:17,1-91- Ceit il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppina Casella ) €497ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell'arma (.1.9 ti T-9 1 i (ì jOIA EK -2:3 5 L ' il. 2133-112 ti

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanusei assolveva Emanuele Angioni dalla contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Secondo l'imputazione, Angioni aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello avente lunghezza complessiva di cm. 16,5 in Lanusei il 9/9/2016.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo violazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975. Il Tribunale, non disponendo la confisca del coltello, aveva espressamente disapplicato le norme sopra menzionate, che impongono la confisca delle armi, salvo che nei casi di assoluzione nel merito o di accertata appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, se legalmente detenuta. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca del corpo del reato.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dr. Giuseppina Casella, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma, che va disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 6, primo comma, cod. pen., dispone l'applicazione del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi. Pertanto, di tali armi ed oggetti è prevista la confisca obbligatoria. La giurisprudenza di legittimità insegna costantemente che la confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409). La Corte può disporre direttamente la confisca dell'arma sequestrata previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al provvedimento omesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca del coltello in sequestro, che dispone. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensor