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Sentenza — n. 18896/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella del Tribunale di Trani che aveva condannato Antonio Brattoli alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. I.vo 159 del 2011, contestata all'imputato per essersi posto alla guida di un'autovettura nonostante la revoca della patente di guida conseguente all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La Corte territoriale rigettava il motivo di appello con il quale si sosteneva l'insussistenza del fatto sulla considerazione che il decreto applicativo della misura di prevenzione non era divenuto definitivo alla data dell'accertamento, concordando con il Tribunale sull'irrilevanza del dato ai fini della responsabilità per il reato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Brattoli, deducendo violazione dell'art. 73 d. I.vo 159 del 2011. La norma prevede espressamente che il reato sussiste soltanto se la condotta di guida successiva alla revoca della patente sia stata posta in essere da persona sottoposta ad un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale definitivo: la Corte territoriale era, quindi, incorsa in un errore di diritto.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente divieto di condurre corsa di controllo infrazione alle norme della circolazione esame d'idoneità alla guida abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRATTOLI ANTONIO nato a MOLFETTA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppina Casella / OD ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata) egid 11,1 Ct 13 fOR i n ,scr, t ; íg X tW1-: /C59 P-92P;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella del Tribunale di Trani che aveva condannato Antonio Brattoli alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. I.vo 159 del 2011, contestata all'imputato per essersi posto alla guida di un'autovettura nonostante la revoca della patente di guida conseguente all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La Corte territoriale rigettava il motivo di appello con il quale si sosteneva l'insussistenza del fatto sulla considerazione che il decreto applicativo della misura di prevenzione non era divenuto definitivo alla data dell'accertamento, concordando con il Tribunale sull'irrilevanza del dato ai fini della responsabilità per il reato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Brattoli, deducendo violazione dell'art. 73 d. I.vo 159 del 2011. La norma prevede espressamente che il reato sussiste soltanto se la condotta di guida successiva alla revoca della patente sia stata posta in essere da persona sottoposta ad un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale definitivo: la Corte territoriale era, quindi, incorsa in un errore di diritto.

3. Il Sostituto Procuratore generale, dr. Giuseppina Casella, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 73 d. I.vo 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo da parte di soggetto senza patente o dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata, "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale". Come è noto, la guida di un autoveicolo senza patente è attualmente punita con una sanzione amministrativa. La lettera della norma incriminatrice è di assoluta chiarezza e non permette dubbi sul fatto che il reato sussiste soltanto se la condotta sia stata posta in essere da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. Risulta, quindi, del tutto irrilevante la efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto di applicazione della misura di prevenzione e la mancanza di effetto sospensivo dell'appello avverso tale decreto. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore I