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Sentenza — n. 18895/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18895/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania dichiarava Martino Dinaccio colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (capo A) e 648 cod. pen. (capo B), contestati con riferimento alla detenzione nella sua abitazione di un fucile Beretta di provenienza furtiva. Il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, così determinata: pena base per il delitto di ricettazione: anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata di mesi due di reclusione per la continuazione con il delitto di detenzione di arma comune da sparo e di mesi due di reclusione per la recidiva contestata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18895/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo violazione dell'art. 648, comma 1, cod. pen.: poiché il Giudice non aveva riconosciuto alcuna circostanza attenuante, la pena base per il delitto più grave di ricettazione non poteva essere inferiore ad anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi ricettazione recidiva nell'infrazione sanzione penale revisione della sentenza penale detenzione di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: DINACCIO MARTINO nato a CATANIA il 02/10/1960 avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; ;13,30 eAc- CM) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppina Casella, t1125 ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio Cori etQJ 1 .7-C+:1 ,?Cai .r-rn nnf L3 D L, fr 31 i 2.91.9„

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania dichiarava Martino Dinaccio colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (capo A) e 648 cod. pen. (capo B), contestati con riferimento alla detenzione nella sua abitazione di un fucile Beretta di provenienza furtiva. Il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, così determinata: pena base per il delitto di ricettazione: anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata di mesi due di reclusione per la continuazione con il delitto di detenzione di arma comune da sparo e di mesi due di reclusione per la recidiva contestata.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo violazione dell'art. 648, comma 1, cod. pen.: poiché il Giudice non aveva riconosciuto alcuna circostanza attenuante, la pena base per il delitto più grave di ricettazione non poteva essere inferiore ad anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dr. Giuseppina Casella, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il Tribunale, pur non applicando alcuna attenuante, ha quantificato la pena base per il delitto più grave contestato - tale deve ritenersi quello di ricettazione, alla luce della misura della pena edittale massima - in misura inferiore al minimo edittale, quantificato dal legislatore in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 623, comma 1, n. 4 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio; il giudice del rinvio calcolerà la pena complessiva adottando una pena base per il delitto di ricettazione conforme al dettato normativo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Vinc.