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Sentenza — n. 18675/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18675/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18/9/2020 la Corte di appello di Bologna ha parzial- mente riformato la sentenza del 21/1/2014 del GUP del Tribunale di Piacenza che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, Francesco Pannuti per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 lett. a), 3 ter lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche (capo A), nonché per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 494 cod. pen. (capo B); fatti commessi a Piacenza nel corso dell'anno 2012. La Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione del reato sub B) ed ha rideterminato la pena per il residuo delitto sub A) in anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 960.000 di multa.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18675/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Francesca Beoni, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, censurando la conferma della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286 del 1998, anziché inquadrarlo nella fattispecie di cui al quinto comma della citata disposizione. Invero, al Pannuti si doveva contestare di avere favorito la permanenza sul territorio dello Stato di soggetti che vi avevano fatto ingresso legalmente, e non la condotta di favoreggiamento dell'ingresso illegale. 2.2.

Parole chiave

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immigrazione clandestina frode alla legge sugli stranieri entrata illegale polizia degli stranieri espatrio illegale insufficiente assoggettamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 18/9/2020 la Corte di appello di Bologna ha parzial- mente riformato la sentenza del 21/1/2014 del GUP del Tribunale di Piacenza che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, Francesco Pannuti per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 lett.
art. 81 cod. pen
Quanto al preteso errore di calcolo della pena, per non essere stata eliminata la frazione di mesi sette di reclusione, corrispondente alla sanzione applicata ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANNUTI FRANCESCO, nato a VARAPODIO il 05/06/1957 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Lette le conclusioni del Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette altresì le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. FRANCESCA BEONI, del foro di Piacenza, nelle quali si chiede l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/9/2020 la Corte di appello di Bologna ha parzial- mente riformato la sentenza del 21/1/2014 del GUP del Tribunale di Piacenza che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, Francesco Pannuti per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 lett. a), 3 ter lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche (capo A), nonché per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 494 cod. pen. (capo B); fatti commessi a Piacenza nel corso dell'anno 2012. La Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione del reato sub B) ed ha rideterminato la pena per il residuo delitto sub A) in anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 960.000 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Francesca Beoni, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, censurando la conferma della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286 del 1998, anziché inquadrarlo nella fattispecie di cui al quinto comma della citata disposizione. Invero, al Pannuti si doveva contestare di avere favorito la permanenza sul territorio dello Stato di soggetti che vi avevano fatto ingresso legalmente, e non la condotta di favoreggiamento dell'ingresso illegale. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione di legge per errore nel calcolo della pena inflitta. Premesso che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare con favore il comportamento processuale collaborativo del Pannuti, ed il ruolo marginale di mero esecutore che, su richiesta dei coimputati Marchese e Bisi, si era limitato ad inserire nel sistema le domande di emersione dei lavoratori stranieri, si lamenta che nella rideterminazione della pena non si sia eliminata la frazione di mesi sette di reclusione, corrispondente alla sanzione applicata ex art. 81 cod. pen. per il reato dichiarato prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si basa su motivi non consentiti dalla legge per essere generici ovvero manifestamente infondati. 1.1. La prima doglianza attiene alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta erronea in base al rilievo per cui l'imputato aveva favorito la perma- nenza sul territorio dello Stato di soggetti che vi avevano fatto ingresso legalmente, e non la condotta di favoreggiamento dell'ingresso illegale.Tale critica - generica ed apodittica - trascura di confrontarsi con il dato, debitamente evidenziato dalla Corte territoriale, per cui «i funzionari delle Prefetture interessate, interpellati nel corso delle indagini, avevano precisato che nessuno degli stranieri di cui alle pratiche in questione trattate dal Pannuti e dai suoi complici aveva mai registrato il "primo ingresso" nel territorio italiano» (foglio 10 sentenza impugnata): trattasi di notazione che smentisce radicalmente il dato del legale ingresso in Italia degli stranieri, e che conferma la correttezza della qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza impugnata. 1.2.

Quanto al preteso errore di calcolo della pena, per non essere stata eliminata la frazione di mesi sette di reclusione, corrispondente alla sanzione applicata ex art. 81 cod. pen. per il reato dichiarato prescritto, trattasi di errore inesistente, come è agevolmente evincibile dal confronto tra il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice e quello della sentenza di appello: tanto in primo quanto in secondo grado, la pena base è stata determinata in misura pari ad anni sette e mesi sei di reclusione, poi diminuita - per le circostanze attenuanti generiche - ad anni cinque di reclusione; però, mentre in primo grado è stato operato un aumento a titolo di continuazione per il capo b) pari a mesi sette di reclusione, giungendo, così, alla pena di anni cinque e mesi sette di reclusione, poi diminuita per il rito alla pena finale di anni 3, mesi 8 e giorni 20 di reclusione, in secondo grado, la diminuzione per il rito è stata operata diretta- mente sulla pena di anni cinque di reclusione, senza tenere conto di alcun aumento per la continuazione, giungendo dunque alla pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1° febbraio 2022 Il Consigliere este