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Sentenza — n. 18373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against prison judge denying lawyer phone calls due to identification security risks.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defense's appeal against a Novara Tribunal order prohibiting telephone consultations with the lawyer. The Tribunal ruled that secure identification of the legal representative requires in-person presence at a penitentiary institution rather than a personal mobile line. The Court upheld this decision, citing established precedent and the necessity of preventing criminal organization communications, deeming the additional burden on the defense justified by security interests.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.; Art. 16.3, circolare Dipartimento Amministrazione penitenziaria: The restriction requiring lawyer consultations to occur in-person at a penitentiary facility to ensure the exact identity of the interlocutor is lawful and reasonable, as it prevents unauthorized third parties from participating in the conversation.

Parole chiave

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lawyer consultations prison security identification requirements defense rights criminal organizations proportionality principle penitentiary regulations procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.
Il Tribunale di Novara ha rigettato la richiesta di Alessio Attanasio, detenuto presso la Casa circondariale di Novara in regime di cui all'art. 41-bis I.
Art. 16.3, circolare Dipartimento Amministrazione penitenziaria
L'art. 16.3 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prescrive che il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario al fine di poter stabilite «l'esatta identità dell'interlocutore».

Giurisprudenza citata

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Sez. I, n. 46021 del 21 ottobre 2021
La questione posta dal ricorso è stata già affrontata e risolta, con argomenti condivisibili, da Sez. I, n. 46021 del 21 ottobre 2021, sul punto non massimata, emessa sempre su ricorso di Alessio Attanasio.
Corte cost., sentenza n. 143 del 2013
Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 24/08/2021 del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTAL C • lette le nclusioni dy Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Novara ha rigettato la richiesta di Alessio Attanasio, detenuto presso la Casa circondariale di Novara in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.), di colloqui telefonici con il difensore, atteso che il colloquio può essere fatto soltanto a condizione che il difensore, ai fini di una corretta identificazione, si rechi presso un Istituto penitenziario, non potendo il colloquio svolgersi per mezzo dell'utenza telefonica personale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La legge dispone che le modalità di esecuzione dei colloqui visivi e telefonici non possono essere quelle dei colloqui visivi e telefonici con i familiari. Vi è già un precedente della giurisprudenza di legittimità, che ha annullato un provvedimento di mancata autorizzazione allo svolgimento dei colloqui con il difensore fondato sulle stesse ragioni indicate ora dal Tribunale. È possibile stabilire l'esatta identità del difensore anche per le telefonate presso l'utenza cellulare o al limite presso quella allocata nello studio professionale, i cui numeri risultano sull'Albo degli avvocati 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La questione posta dal ricorso è stata già affrontata e risolta, con argomenti condivisibili, da Sez. I, n. 46021 del 21 ottobre 2021, sul punto non massimata, emessa sempre su ricorso di Alessio Attanasio. Si è allora rilevato che è pur vero che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., nel dettare una disciplina più restrittiva dei colloqui per i detenuti soggetti al regime differenziato - quanto al numero dei colloqui, alla loro frequenza temporale, ai locali nei quali debbono essere effettuati, alle persone con le quali essi possono svolgersi e ai controlli cui sono assoggettati -, specifica che le restrizioni non attengono ai colloqui con i difensori.

È però fatta salva l'eventualità che la normativa secondaria definisca particolari modalità di svolgimento di detti colloqui, sempre che non reiteri i limiti numerici previsti per i colloqui con i familiari, i conviventi e le terze persone.3. L'art. 16.3 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prescrive che il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario al fine di poter stabilite «l'esatta identità dell'interlocutore». La previsione è conforme al generale canone della ragionevolezza delle restrizioni, posto che l'esigenza di identificare il soggetto ammesso al colloquio ben potrebbe non essere soddisfatta autorizzando lo svolgimento del colloquio dallo studio professionale del difensore, non potendosi escludere il pericolo che, per qualsivoglia ragione, nel corso della telefonata il legale lasci la comunicazione ad un soggetto terzo non avente titolo alla conversazione.

L'applicazione di tale regola comporta un carico aggiuntivo di adempimenti per l'esercizio del diritto di difesa,ma essa è pienamente giustificata dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà», in conformità dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale deve fare necessario riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (cfr. Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 marzo 2022 Il co