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Sentenza — n. 18372/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18372/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18372/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S NTALUCIA; lettete_hsj le conclusioni del PG à\& Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.) di Alessio Attanasio, già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e poi trasferito presso quella di Novara, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'invio della copia di una denuncia proposta in sede penale non è atto idoneo a dare inizio ad un procedimento ex art. 35-bis ord. pen., dal momento che non si comprende su quale richiesta avrebbe dovuto provvedere il Magistrato una volta ricevuta copia della denuncia. Il divieto di consentire, per mezzo della omessa predisposizione dei necessari accorgimenti, che terzi soggetti possano leggere i contenuti delle missive del detenuto dopo l'apposizione del visto di controllo deve intendersi già insito nella legge e non occorre certo un provvedimento del Magistrato di sorveglianza che lo ribadisca.

Parole chiave

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denuncia penale ricorso all'autorità di vigilanza censura costituzionale obbligo di articolare le censure minaccia contro le autorità accesso dei giornalisti agli atti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S NTALUCIA; lettete_hsj le conclusioni del PG à\& Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.) di Alessio Attanasio, già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e poi trasferito presso quella di Novara, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Alessio Attanasio ha tramesso al Magistrato di sorveglianza copia della denuncia-querela proposta nei confronti del direttore e degli addetti alla censura della Casa circondariale di Tolmezzo, sostenendo che costoro, dopo il visto di controllo, non precedevano a spillare la missiva e quindi rendevano possibile che la leggessero terze persone. La trasmissione di copia della denuncia-querela non è adempimento idoneo all'instaurazione di un procedimento giurisdizionale. Il detenuto ha chiesto al Magistrato di sorveglianza di "delegare persone degne al visto di censura" e di vietare espressamente la lettura delle missive agli agenti di polizia penitenziaria, ciò che è previsto per legge.

Si tratta quindi di richiesta del tutto infondata rispetto agli interventi che potranno essere garantiti per il futuro attraverso gli appositi rimedi giurisrizional.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Non vi erano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità de plano, atteso che il reclamo prospettò la violazione di diritti costituzionalmente garantiti verificatasi nel corso delle procedure relative al visto sulla corrispondenza.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'invio della copia di una denuncia proposta in sede penale non è atto idoneo a dare inizio ad un procedimento ex art. 35-bis ord. pen., dal momento che non si comprende su quale richiesta avrebbe dovuto provvedere il Magistrato una volta ricevuta copia della denuncia. Il divieto di consentire, per mezzo della omessa predisposizione dei necessari accorgimenti, che terzi soggetti possano leggere i contenuti delle missive del detenuto dopo l'apposizione del visto di controllo deve intendersi già insito nella legge e non occorre certo un provvedimento del Magistrato di sorveglianza che lo ribadisca.

3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2022