Cassation court annuls execution order revoking suspended sentence due to lack of chamber hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Messina Tribunal's order revoking the conditional sentence suspension because it was issued without a chamber hearing. The appellant argued that the revocation violated procedural requirements mandating a participatory hearing, while the Prosecutor General supported the annulment. The court ruled that such a nullity is absolute and requires the lower court to retry the case with proper adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 cod. proc. pen.; The revocation of a conditional sentence suspension by the execution judge without fixing a chamber hearing constitutes a general absolute nullity, requiring a new trial with proper adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARIOLO PLACIDO nato a MESSINA il 12/12/1978 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del PG., d.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Cariolo Placido, il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato al predetto con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale di Messina in data 15.6.2012, irrevocabile dall'11.3.2013.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Cariolo, avvocato Antonio Salvatore Scordo, ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, 178 e 179 cod. proc. pen./ essendo stata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta de plano, senza che venisse fissata udienza camerale partecipata.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Rv. 239994; Cass. Sez. 3, n. 1439 del 16/12/2005 (dep. 2006), Rv. 233317 - 01; Cass. Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574 - 01, riguardante l'assimilabile ipotesi della revoca dell'indulto).
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Messina perché proceda, nel contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. sì deciso, il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 M A G