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Sentenza — n. 18361/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18361/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 maggio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta dichiarava Vella Carmelo responsabile dei reati di cui all'imputazione siccome riformulata all'udienza del 18.12.2018 e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed C. 2.400,00 di multa e alle pena accessorie di legge.

Regesto Legislator

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artt. 416 cod. pen, artt. 110 cod. pen, artt. 7 legge 203/1991, artt. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 18361/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con pronuncia resa in data 1 dicembre 2020, la Corte di appello di Caltanissetta escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. contestata al capo 9 dell'imputazione e, ritenuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza della medesima Corte dell'11.1.2018, irrevocabile dal 10.1.2019, rideterminava la pena complessiva nella misura di anni cinque, mesi due di reclusione ed C. 1.800,00 di multa; sostituiva, altresì, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed escludeva l'interdizione legale e la sospensione della responsabilità genitoriale, confermando nel resto la decisione appellata.

Parole chiave

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ritiro della querela penale recidiva nell'infrazione appartenenza a una banda violazioni della legge sulle armi revisione della sentenza penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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artt. 416 cod. pen
pen., in relazione agli artt. 416 cod. pen., 187 e 192 cod.
artt. 110 cod. pen
pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 23 legge 110/75, 649 e 125, comma 3, cod.
artt. 7 legge 203/1991
pen., in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 (oggi 416-bis 1 cod.
artt. 62-bis cod. pen
peri., in relazione agli artt. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VELLA CARMELO (RINUNCIANTE) nato a GELA il 02/06/1961 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, dott. GIOVANNI DI LEO, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 maggio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta dichiarava Vella Carmelo responsabile dei reati di cui all'imputazione siccome riformulata all'udienza del 18.12.2018 e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed C. 2.400,00 di multa e alle pena accessorie di legge.

2. Con pronuncia resa in data 1 dicembre 2020, la Corte di appello di Caltanissetta escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. contestata al capo 9 dell'imputazione e, ritenuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza della medesima Corte dell'11.1.2018, irrevocabile dal 10.1.2019, rideterminava la pena complessiva nella misura di anni cinque, mesi due di reclusione ed C. 1.800,00 di multa; sostituiva, altresì, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed escludeva l'interdizione legale e la sospensione della responsabilità genitoriale, confermando nel resto la decisione appellata.

3. Avverso quest'ultima sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata Cristina Alfieri, formulando quattro motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 cod. pen., 187 e 192 cod. proc. pen." con riguardo alla sussistenza dell'associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di armi di cui al capo 3 dell'imputazione. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 23 legge 110/75, 649 e 125, comma 3, cod. proc. pen." con riguardo al reato contestato al capo 4 della rubrica. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 (oggi 416-bis 1 cod. pen.) e 125, comma 3, cod. proc. peri.". 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. peri., in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.".4. In data 9 novembre 2021, Vella Carmelo ha rinunciato al proposto ricorso con dichiarazione effettuata, ai sensi dell'ad. 123 cod. proc. pen., all'Ufficio matricola della C.C. di Caltanissetta.

5. Si è proceduto alla trattazione del processo con contradditorio scritto, ai sensi dell'ad, 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione, alla stregua del principio di diritto secondo cui "è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla Cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi è ristretto" (Cass. Sez. 1,. n. 32155 del 19/06/2013 Rv. 256508 - 01).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'ad. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presi