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Sentenza — n. 18019/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18019/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18019/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Messina ha convalidato l'arresto in flagranza di Ahmed Haddad, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ahmed Haddad ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Carmelo Picciotto, sostituto processuale dell'avv. Guido Moschella, ricorso per cassazione deducendo tre motivi, con i quali ha dedotto l'illegittimità della decisione impugnata con riferimento, rispettivamente: alla celebrazione dell'udienza di convalida in sua assenza, giustificato, dalla sottoposizione a quarantena obbligatoria; alla congruità della motivazione adottata in ordine a sussistenza ed entità delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di recidiva; alla congruità della motivazione sottesa alla scelta di misura cautelare detentiva in luogo di altra meno afflittiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18019/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ahmed Haddad ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Carmelo Picciotto, sostituto processuale dell'avv. Guido Moschella, ricorso per cassazione deducendo tre motivi, con i quali ha dedotto l'illegittimità della decisione impugnata con riferimento, rispettivamente: alla celebrazione dell'udienza di convalida in sua assenza, giustificato, dalla sottoposizione a quarantena obbligatoria; alla congruità della motivazione adottata in ordine a sussistenza ed entità delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di recidiva; alla congruità della motivazione sottesa alla scelta di misura cautelare detentiva in luogo di altra meno afflittiva.

Parole chiave

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carcerazione in diritto degli stranieri condizioni di detenzione misura coercitiva nel diritto degli stranieri permesso di dimora quadro normativo sugli stranieri politica dell'immigrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADDAD AHMED (CUI 02PV6A0) nato il 11/11/1967 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto, con atto del 18 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale di Messina ha convalidato l'arresto in flagranza di Ahmed Haddad, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Ahmed Haddad ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Carmelo Picciotto, sostituto processuale dell'avv. Guido Moschella, ricorso per cassazione deducendo tre motivi, con i quali ha dedotto l'illegittimità della decisione impugnata con riferimento, rispettivamente: alla celebrazione dell'udienza di convalida in sua assenza, giustificato, dalla sottoposizione a quarantena obbligatoria; alla congruità della motivazione adottata in ordine a sussistenza ed entità delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di recidiva; alla congruità della motivazione sottesa alla scelta di misura cautelare detentiva in luogo di altra meno afflittiva.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con atto del 18 marzo 2022, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Prima della celebrazione dell'udienza è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con la quale, il 12 aprile 2022, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso.

5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da4yerle p