Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18006/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for using improper grounds and lacking absolute lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18006/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law, serving only to refute the lower court's arguments. The appellant argued the surveillance tribunal failed to critically assess prior convictions while ignoring positive conduct during detention, but the court found the lower court adequately addressed these points by weighing negative factors against positive ones. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 680 c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed on grounds not permitted by law or if it merely refutes the lower court's reasoning without demonstrating an absolute lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal surveillance tribunal social danger assessment lack of motivation improper grounds court costs penal procedure vantaggi sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 680 c.p.p.
Con ordinanza del 29/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l'impugnazione ex art. 680 cod.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Mauro Giangualano, indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge e la mancanza assoluta della motivazione, sub specie di art. 125, comma 3, cod.
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
art. 680 cod. proc. pen
Con ordinanza del 29/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l'impugnazione ex art. 680 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018
Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASELLI GAETANO, nato a TRANI il 27/04/1979 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l'impugnazione ex art. 680 cod. proc. pen. proposta da Gaetano Caselli contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede del 7/1/2021 che l'aveva dichiarato socialmente pericoloso e aveva confermato la misura di sicurezza della colonia agricola per un anno, applicata dall'Ufficio di sorveglianza di Bari con ordinanza del 7/12/2016.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Caselli, avv. Mauro Giangualano, indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge e la mancanza assoluta della motivazione, sub specie di art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla necessaria verifica di sussistenza della pericolosità sociale e alle deduzioni difensive avanzate dal condannato. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato criticamente tutti gli elementi disponibili, avendo valorizzato le condanne ripor- tate in data antecedente a quella oggetto del titolo che ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza, mentre ha trascurato gli elementi positivi discendenti dalla condotta irreprensibile e collaborativa tenuta nel corso della detenzione, che sono valsi al Caselli permessi premio e la liberazione anticipata; da ciò discendono i denunciati vizi di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, ponendosi in un'ottica di mera confutazione delle corrette e logiche argomentazioni illustrate nell'impugnata ordinanza. Non sussiste la dedotta mancanza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza dato conto delle ragioni della conferma della misura di sicurezza della colonia agricola, applicata al Caselli dall'Ufficio di sorveglianza di Bari con ordinanza del 7/12/2016. Peraltro, l'intera motivazione di quest'ultima ordinanza è stata riportata per incorporazione nell'impugnato provvedimento (tecnica motivazionale ammessa nell'esegesi di questa Corte:

Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339), che ha condiviso ed integrato le ragioni della ritenuta pericolosità sociale del Caselli. Inoltre, si è dato conto della memoria difensiva e, pur riportandone i dati salienti, nonché indicando le ulteriori emergenze della relazione comportamentale del 23/6/2021, si è ritenuto che gli elementi negativi (pendenze giudiziarie, aggravamento della misura di sicurezza a seguito di varie violazioni, trasgressione del giugno 2020, rilevante anche in sede penale) siano preponderanti rispetto agli elementi positivi, pure considerati, così da determinare la conferma del giudizio di pericolosità sociale.2.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 20 gennaio 20