Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18003/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial where defendant personally requested hearing despite lawyer's absence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sami Ferchichi against the Ancona surveillance tribunal's refusal of probation or home detention. The defense argued that the hearing was null due to the absence of their lawyer and the court ignored evidence of the defendant's new residence. The court ruled that the defendant's personal request to proceed with the hearing constituted an implicit revocation of the lawyer's mandate, validating the tribunal's decision despite the lawyer's absence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 420 ter c.p.p.; Art. 178, 179 c.p.p.: When a defense lawyer requests a hearing postponement due to legitimate impediment but the accused, having been informed, requests the hearing to proceed, this will prevails and constitutes an implicit revocation of the mandate, precluding a cassation appeal for violation of the lawyer's presence.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial home detention refusal defense lawyer absence implicit mandate revocation procedural nullity surveillance tribunal accused personal request soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420 ter c.p.p.
Art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.
Art. 179, comma primo c.p.p.
art. 420 ter cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio
(Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv.
Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano
245127; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv.
Sez. 6, n. 32329 del 02/04/2003, Sannino
pen.» (Sez. 6, n. 32329 del 02/04/2003, Sannino, Rv.
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI SAMI, nato in TUNISIA il 24/01/1988 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 28/4/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. o di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzate da Sami Ferchichi.

Il Tribunale di sorveglianza ha valutato l'istante inaffidabile e privo di progettualità, sicché ha respinto entrambe le richieste di misure alternative, rilevando che il Ferchichi presenta precedenti condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti del 2011 e del 2016 (dopo l'espiazione della prima condanna ne era stata disposta l'espulsione, evidentemente mai eseguita, oppure violata); inoltre annovera varie pendenze per spaccio, invasione di edifici e violazione della legge sull'immigrazione. Alcuni mesi fa si è reso irreperibile, sottraendosi all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria cui era sottoposto, e abbandonando la comunità terapeutica dove all'epoca si trovava.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Alessandro Ciarrocchi, lamentando violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, nei seguenti termini. 2.1. Si deduce violazione del contraddittorio e correlato vizio di motiva- zione per essersi celebrata l'udienza senza l'avvocato di fiducia, legittimamente impedito a comparire, come da documentata istanza di rinvio. Ma di tale istanza non vi è traccia nell'impugnata ordinanza, nemmeno per motivare il diniego del rinvio, sicché si afferma la nullità dell'udienza e conseguentemente dell'impu- gnato provvedimento. 2.2.

Con altro motivo si deduce travisamento della prova per omessa valutazione di atti e documenti rilevanti (memorie e produzioni del 7/4/2021). In tali produzioni di parte si documentava il mutamento di domicilio del Ferchichi e si indicava il diverso luogo in cui egli aveva proseguito il percorso terapeutico, nonché la nuova abitazione in cui si era trasferito proprio nelle more dell'udienza. Pertanto, costituisce travisamento degli atti l'affermazione che il Ferchichi si sia reso irreperibile, e l'omessa valutazione delle produzioni difensive è stata decisiva per negare le invocate misure alternative - quanto meno la detenzione domiciliare - per le quali l'istante presentava invece tutti i requisiti soggettivi e oggettivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Non sussiste la dedotta violazione di natura processuale.In termini generali, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett.

c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483). Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame degli atti - ai quali questa Corte è abilitata ad accedere, trattandosi di verificare l'eventuale sussistenza di una nullità processuale - emerge che era stato l'interessato in persona a richiedere la trattazione del procedimento all'udienza del 28/4/2021, sicché il Tribunale aveva preso atto di tale volontà, procedendo alla decisione sulle istanze di misure alternative.

Tale modus procedendi è legittimo, avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato che «Qualora il difensore di fiducia abbia chiesto un rinvio dell'udienza per suo legittimo impedimento e l'imputato, informato, abbia chiesto la trattazione del procedimento, tale volontà prevale e contiene una implicita revoca del mandato, per cui non può dedursi quale motivo di ricorso in cassazione la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 32329 del 02/04/2003, Sannino, Rv. 226516). Ciò spiega il silenzio tenuto dal Tribunale di sorveglianza sull'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del Ferchichi. 1.2.

Infondata è pure la doglianza di travisamento della prova per omessa valutazione di atti e documenti rilevanti, indicati in quelli che illustravano il mutamento di domicilio dell'interessato, dovendosi rimarcare l'assenza di decisività di tale documentazione rispetto alla decisione assunta. Attraverso tale deduzione, in realtà, si ripropongono censure in fatto sulla congrua motivazione del diniego delle misure alternative, motivazione che ha richiamato non soltanto la mancata conoscenza del domicilio, ma anche la frammentarietà ed incomple- tezza delle informazioni sulla situazione attuale del condannato, nonché l'assenza di progettualità e l'inaffidabilità del Ferchichi, indici globalmente convergenti in senso contrario al giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui sono finalizzate le invocate misure alternative.

Correttamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha valutato anche la condotta serbata dal condannato successivamente alla commissione dei reati, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi (nel caso di specie ritenuti mancanti), che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).2.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il g