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Sentenza — n. 17532/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting request for continued crimes due to lack of specific criminal plan evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply the rule of continued crimes during execution proceedings. The appellant argued that the temporal proximity and homogeneity of the offenses proved a single criminal design, but the court emphasized the need for concrete evidence of a pre-existing criminal plan rather than mere habitual behavior. Consequently, the court ruled that the lower court correctly found the defense arguments insufficient and specific, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: In execution proceedings, the burden lies on the convicted person to prove a specific criminal plan for continued crimes, not merely habitual offending or temporal proximity.

Parole chiave

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continued crimes execution proceedings criminal plan habitual offending burden of proof inadmissible appeal temporal proximity riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 671 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Topalovic, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Topalovic al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico
Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOPALOVIC ENES nato il 25/03/1969 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letteiseittite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Giuseppe Riccardi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Enes Topalovic, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a cinque sentenze esecutive, in essa specificamente indicate, emesse dallo stesso Tribunale.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Topalovic, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, rileva la difesa che il Tribunale ha rigettato l'istanza senza valutare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità dei reati (tutti contro il patrimonio, tranne quelli di falso materiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, comunque collegati ad un reato contro il patrimonio), la loro vicinanza cronologica (commessi dal 2 aprile al 24 maggio 2018) e le loro identiche finalità (reperimento di denaro per far fronte alle esigenze di sostentamento proprie e del proprio nucleo familiare). Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580).Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza evidenziando non soltanto la distanza temporale tra i fatti (commessi dal 2015 al 2018 e quindi in un contesto temporale non certo limitato), ma, altresì, in mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine a specifici e concreti elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, l'assenza di circostanze evincibili dal tenore delle pronunce in oggetto, indicative della preesistenza di un programma delinquenziale ancorché genericamente ideato, del quale le diverse condotte sarebbero esecuzione, e, infine, l'inidoneità del mero bisogno economico a costituire indice di una programmazione unitaria, e non di una scelta delinquenziale.

La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc.

Eloumari, Rv. 266615). Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Topalovic al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co