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Sentenza — n. 17531/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17531/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, presentata nell'interesse di Giuseppe Agatino Cavallaro, in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, in essa specificamente indicate, emesse dalla stessa Corte di appello.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17531/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A tale riguardo deve osservarsi che la pronuncia di primo grado summenzionata: - ha condannato Cavallaro per i reati di cui ai capi A (art. 416-bis cod. pen.) e D (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), prevedendo due pene distinte per tali reati e unificando sotto il vincolo della continuazione il reato sub D con quello (omogeneo) già giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 2 ottobre 2014, irrevocabile il 20 marzo 2015; - ha, quindi, individuato la pena per il reato sub D), di anni uno e mesi otto di reclusione e 8.000,00 euro di multa come aumento ex art. 81 cod. pen. sulla pena base di anni sette, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, determinata con la citata sentenza irrevocabile.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione proroga della carcerazione criminalità persistente dipendenza da sostanze stupefacenti sospensione di pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza Cavallaro, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
A tale riguardo deve osservarsi che la pronuncia di primo grado summenzionata: - ha condannato Cavallaro per i reati di cui ai capi A (art. 416-bis cod. pen.) e D (art.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Cavallaro al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO GIUSEPPE AGATINO nato a CATANIA il 02/10/1974 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, presentata nell'interesse di Giuseppe Agatino Cavallaro, in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, in essa specificamente indicate, emesse dalla stessa Corte di appello.

2. Avverso detta ordinanza Cavallaro, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva la difesa che nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione era stata chiesta l'unificazione dei delitti di cui a due pronunce della Corte di appello di Catania, rispettivamente in data 22 maggio 2019, irrevocabile il 24 febbraio 2021, e in data 2 ottobre 2014, irrevocabile il 20 marzo 2015, facendo presente che il delitto in materia di stupefacenti, giudicato con la sentenza da ultimo indicata, era già stato ritenuto in continuazione con quello sempre in materia di stupefacenti della prima sentenza, ma che la continuazione sussisteva anche con l'ipotesi di partecipazione all'associazione mafiosa che ne era rimasta fuori in quanto tale questione "non era stata oggetto di alcuna richiesta né nell'atto di gravame, né nella sede della discussione finale".

Lamenta il difensore che sul punto non vi sarebbe, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, alcuna preclusione processuale. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte di appello di Catania, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile l'istanza di unificazione tra i reati di cui alle summenzionate sentenze, affermando che la stessa già sarebbe stata decisa dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 16 marzo 2017 confermata sul punto dalla sentenza della stessa Corte di appello del 22 maggio 2019, irrevocabile il 24 marzo 2021; e che pertanto il giudice della cognizione aveva già «esplicato e consumato» il potere decisionale sul punto, precludendo in virtù del generale divieto ne bis in idem una nuova discussione su una questione risolta con statuizione contenuta in un provvedimento irrevocabile.

A tale riguardo deve osservarsi che la pronuncia di primo grado summenzionata: - ha condannato Cavallaro per i reati di cui ai capi A (art. 416-bis cod. pen.) e D (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), prevedendo due pene distinte per tali reati e unificando sotto il vincolo della continuazione il reato sub D con quello (omogeneo) già giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 2 ottobre 2014, irrevocabile il 20 marzo 2015; - ha, quindi, individuato la pena per il reato sub D), di anni uno e mesi otto di reclusione e 8.000,00 euro di multa come aumento ex art. 81 cod. pen. sulla pena base di anni sette, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, determinata con la citata sentenza irrevocabile.

La Corte di appello, seppure rideterminando le pene finali, ha confermato tale schema. Tale pronuncia, avendo previsto due pene distinte per i due reati oggetto della stessa e ritenuto contestualmente la continuazione di uno solo di essi con altro reato (omogeneo) oggetto di precedente sentenza irrevocabile, ha implicitamente escluso la sussistenza della continuazione tra gli ulteriori reati. Con la diretta conseguenza che, una volta formatosi il giudicato sul punto, il Cavallaro non poteva ricorrere al Giudice dell'esecuzione, che correttamente ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza in ragione della preclusione determinata, ai sensi dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., dall'esclusione operata dal giudice della cognizione.

Le censure difensive che, a fronte della rilevata preclusione processuale, vi si oppongono nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte, non solo palesano la loro manifesta infondatezza, ma, insistendo sulle stesse argomentazioni dell'istanza originaria con le quali risulta essersi ampiamente e logicamente confrontata la Corte territoriale, incorrono nella aspecificità.2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Cavallaro al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del