Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17526/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 13 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Vincenzo Di Costanzo diretta all' accertamento della violazione del principio di ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.7 con riferimento alle condanne inflittegli con:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 649 cod. proc. pen, art. 171 cod. pen; Sentenza — n. 17526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza Vincenzo Di Costanzo ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. 2.2. Con il secondo ha censurato l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di doppia punibilità reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale esecuzione della pena cessione multipla motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 649 cod. proc. pen
del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Vincenzo Di Costanzo diretta all' accertamento della violazione del principio di ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.7 con riferimento alle condanne inflittegli con:
art. 171 cod. pen
La Corte osserva che, a seguito del decesso di Vincenzo Di Costanzo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio considerato che la morte del condannato determina, ai sensi dell'art. 171 cod. pen., l'estinzione della pena.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI COSTANZO VINCENZO nato a Prato il 06/07/1957 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Vincenzo Di Costanzo diretta all' accertamento della violazione del principio di ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.7 con riferimento alle condanne inflittegli con:

i) sentenza del 3 aprile 2007 del Tribunale di Arezzo; ii) sentenza del 24 settembre 2007 del G.i.p. del Tribunale di Messina; iii) sentenza del 28 maggio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo.

2. Avverso tale ordinanza Vincenzo Di Costanzo ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. 2.2. Con il secondo ha censurato l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità.

3. In data 10 gennaio 2022 il difensore del ricorrente ha prodotto certificato della morte di Vincenzo Di Costanzo avvenuta il giorno 2 dicembre 2021, concludendo per la declaratoria di estinzione del procedimento per il decesso del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte osserva che, a seguito del decesso di Vincenzo Di Costanzo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio considerato che la morte del condannato determina, ai sensi dell'art. 171 cod. pen., l'estinzione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché la pena è estinta per morte del condannato. Così deciso il 6 aprile 2022. Il Cor,v liere eSt nsore Il Presidente Gio cia Renato Giuseppe B