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Sentenza — n. 17518/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows third party to use execution incident to claim vehicle return after confiscation. Third party not involved in original trial. Court rules execution incident is correct path. Confiscation nature does not bar claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Tribunal of Lecco's order declaring the execution incident inadmissible and remanded the case for a new trial. Antonio Bonfanti, the father and co-owner of a vehicle confiscated from his son for drunk driving, argued he should have been able to use the execution incident to claim his share back. The Court held that a third party harmed by a final confiscation order must use the execution incident, regardless of the third party's absence from the original criminal trial or the administrative nature of the confiscation. Consequently, the lower court's dismissal was overturned to allow Bonfanti to formally request the return of his property share.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; The execution incident is the proper procedural instrument for a third party to claim the return of a confiscated asset when they were not parties to the original proceedings establishing the confiscation.

Parole chiave

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execution incident third party rights vehicle confiscation drunk driving penalty property restitution procedural admissibility accessory sanction confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È pacifico che il procedimento penale promosso a carico di Francesco Bonfanti in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza si è concluso con sentenza di applicazione concordata della pena e la confisca, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi
Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, S.I.E.M.
277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, S.I.E.M., Rv.
Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi
Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv.
Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, Gansi
Sez. 4, n. 18121 del 18/03/2015, Orlando
Sez. 4, n. 18121 del 18/03/2015, Orlando, Rv.
Sez. 4, n. 10920 del 18/12/2013, Babbo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONFANTI ANTONIO nato a SIRONE il 21/09/1954 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da Antonio Bonfanti, quale contitolare dell'autoveicolo Volkswagen Polo, targato FM 637 XB, confiscato nel procedimento penale promosso nei confronti di Francesco Bonfanti, volta a circoscrivere il provvedimento ablatorio alla quota di proprietà dell'imputato. Ha, a tal fine, rilevato che la richiesta avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione, attraverso gli appositi strumenti di impugnazione, anziché con l'incidente di esecuzione, ed aggiunto che la disposta confisca ha natura amministrativa e non penale.

2. Antonio Bonfanti propone, con l'assistenza dell'avv. Lorena Mentasti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che il soggetto, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che, dopo la sua definizione, intenda far valere un proprio diritto, asseritamente leso dal provvedimento conclusivo di un procedimento svoltosi senza la sua partecipazione, può e deve avvalersi proprio dello strumento dell'incidente di esecuzione, a tal fine restando priva di rilievo la natura amministrativa della confisca, in quanto disposta quale sanzione accessoria all'esito dell'accertamento penale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. È pacifico che il procedimento penale promosso a carico di Francesco Bonfanti in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza si è concluso con sentenza di applicazione concordata della pena e la confisca, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, del veicolo con il quale è stato commesso il reato, così come che Antonio Bonfanti, padre di Francesco, è rimasto estraneo a detto giudizio. Erra, dunque, il Tribunale di Lecco nell'assumere che Antonio Bonfanti, quale terzo che lamenta di avere patito un pregiudizio dalla decisione resa nei confronti di altro soggetto, avrebbe dovuto intervenire in quel contesto, proponendo impugnazione avverso la sentenza che ha disposto la confisca.

Il giudice dell'esecuzione mutua, infatti, un'impostazione contrastante con il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, secondo cui «L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, S.I.E.M., Rv. 275459;

Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415), al fine di dimostrare — in ossequio alla previsione di legge, che esclude la confisca nel solo caso in cui il bene appartenga a persona estranea al reato — la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza. Né, va aggiunto, la proponibilità dell'incidente di esecuzione trova ostacolo nella natura amministrativa della confisca del veicolo quale sanzione accessoria conseguente alla commissione del reato di guida in stato di ebbrezza (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Gansi, Rv. 275127;

Sez. 4, n. 18121 del 18/03/2015, Orlando, Rv. 263440; Sez. 4, n. 10920 del 18/12/2013, dep. 2014, Babbo, Rv. 258782), dovendosi avere preminente riguardo all'accessorietà della sanzione rispetto a quella principale e, dunque, al luogo, il giudizio penale, della sua applicazione, la cui legittimità deve essere, pertanto, sindacata nelle forme e con gli strumenti processuali.

3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco. Così deciso il 22/03/2022. Il Consigliere estensore Il Preside