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Sentenza — n. 17514/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to completed sentence execution, ruling no legal interest remains for review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had already completed his sentence and was released on September 7, 2021. The appellant argued that his original filing was validly submitted via digital signature and that a corrected email address was used subsequently. The court rejected these procedural defenses, noting that the substantive loss of legal interest due to sentence completion rendered the appeal moot regardless of filing technicalities.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 606, comma 3, c.p.p. establishes that an appeal loses its legal interest if the underlying penalty is fully executed before the judgment becomes final, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza interesse esecuzione pena scarcerazione ricorso cassazione inammissibilità pena scontata interesse processuale firma digitale

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 6-septies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I.
Art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, d.l.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez.
Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANTATORE MICHELE nato a RUVO DI PUGLIA il 19/06/1967 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Michele CANTATORE avverso il provvedimento del 28 gennaio 2021, con il quale lo stesso Tribunale aveva ammesso l'interessato alla misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettandone l'istanza volta ad ottenere quella, più ampia, dell'affidamento in prova al servizio sociale. A ragione della decisione, rilevava il Collegio che il difensore del condannato aveva proposto ricorso per cassazione, in violazione del comma 6-sexies del citato art. 24, mediante invio di atto non sottoscritto digitalmente e trasmesso ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nel provvedimento emesso il 9 novembre 2020 dal Direttore generale dei Servizi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto "reclamo" indirizzato al "Magistrato di sorveglianza di Bari", poi qualificato ricorso per cassazione, l'interessato, a mezzo del difensore, denunciando, anzitutto, l'erroneità del primo motivo di rigetto, atteso che l'originario ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 28 gennaio 2021 dal Tribunale dì sorveglianza di Bari sarebbe stato regolarmente sottoscritto dal difensore in modalità PADES in data 17 febbraio 2021 alle ore 21.26.54 mediante firma digitale 'Aruba'. Sì deduce anche l'erroneità parziale del 'secondo motivo di rigetto', posto che, pur essendo stato eseguito in data 19 febbraio 2021 un primo invio all'indirizzo PEC tribsorv.bari@giustiziacertit, nella data successiva del 17 marzo 2021, ossia precedentemente alla notifica dell'ordinanza ora impugnata, eseguita in data 18 marzo 2021, si era provveduto nuovamente ad inoltrare il suddetto ricorso per cassazione all'indirizzo corretto, come comprovato dalle allegate ricevute.

Riporta, quindi, il difensore un ampio brano della sentenza n. 487/2021 di questa Corte, a proposito della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto a mezzo PEC, per poi, conclusivamente, sottolineare il carattere inderogabile delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dì interesse. Risulta, infatti, dal certificato dello stato di esecuzione in data 11 febbraio 2022, acquisito ex officio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che il CANTATORE ha terminato di espiare la pena in corso di esecuzione il 7 settembre 2021, giorno in cui è stata disposta la sua scarcerazione.5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta, tuttavia, provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consigliere