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Sentenza — n. 17485/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.i.p. del Tribunale di Teramo, con sentenza del 25 maggio 2020, dichiarava la penale responsabilità di Francesco Pepe in ordine ai delitti di porto illegale di arma comune da sparo e di lesioni personali volontarie aggravate, commessi in Lucera il 4 agosto 2019, e, pertanto, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2.667,00 di multa. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello tranne a quello relativo alla commisurazione della pena, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 17485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. M. Francesca Loy, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi pene e misure remissione della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza Francesco Pepe propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEPE FRANCESCO nato a FOGGIA il 14/01/1997 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette le conclusioni del PG, dott. MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Teramo, con sentenza del 25 maggio 2020, dichiarava la penale responsabilità di Francesco Pepe in ordine ai delitti di porto illegale di arma comune da sparo e di lesioni personali volontarie aggravate, commessi in Lucera il 4 agosto 2019, e, pertanto, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2.667,00 di multa. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello tranne a quello relativo alla commisurazione della pena, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza Francesco Pepe propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il difensore che nella motivazione la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che l'arma oggetto dell'imputazione fosse clandestina e su ciò ha motivato la misura della pena inflitta, mentre in realtà l'arma in questione era un'arma comune da sparo. Per tali motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. M. Francesca Loy, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte di appello di Bari con riguardo alla posizione specifica dell'odierno imputato rispetto a quelle dei due coimputati nel giudizio di merito (Cenicola e Mentana, concorrenti con il suddetto nei medesimi fatti), a p. 6 della sentenza impugnata, rileva che detta posizione va tenuta distinta dalle altre «sia per il ruolo evidentemente di maggior rilievo svolto dal primo nell'aggressione (trattandosi di colui che ha, materialmente, portato l'arma da fuoco ed esploso i colpi) sia per essere l'unico dei tre soggetti gravato da precedenti condanne irrevocabili (tra cui un precedente specifico: v. la sentenza del Tribunale monocratico di Foggia in data 18.7.15, irrevocabile il 29.12.2015)».

A ciò la sentenza impugnata aggiunge la considerazione delle spontanee dichiarazioni rese dinanzi a sé dall'imputato che ha ricondotto l'arma utilizzata per il delitto a quella sequestratagli il 14 dicembre 2019 in sede di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, risultata invero clandestina (tanto da essere il suddetto condannato in primo grado, in altro procedimento penale, per detenzione di arma clandestina). Conclude, poi, col valorizzare altresì la sottoposizione di Pepe alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e i plurimi procedimenti pendenti a suo carico per violazione della misura di prevenzione (oltre che per resistenza a pubblico ufficiale del 2015 e per violazione alla normativa sugli stupefacenti del 6 ottobre 2008).

E in ragione di tali elementi, che non si limitano alla sola asserita clandestinità dell'arma su cui fa leva il ricorso, individua una pena base per il più grave delitto di porto di arma pari ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. E giunge a una pena finale complessiva, tenuto conto dell'aumento per la continuazione e della riduzione per il rito, di anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (superiore a quella inflitta ai due coimputati quanto alla pena detentiva di un anno, al pari di quella inflitta in primo grado).

Le ragioni addotte nell'impugnazione proposta in questa sede, facendo leva su una esclusiva valorizzazione di una presunta clandestinità dell'arma, appaiono all'evidenza aspecifiche e manifestamente infondate.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C