Cassation court annuls lower court's recognition of generic mitigating circumstances due to lack of proper reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance conviction, arguing the judge failed to properly justify the recognition of generic mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning contradictory because it referenced contested recidivism without contesting it in the charges. Consequently, the Cassation Court annulled the specific recognition of these mitigating factors and remanded the case for a new hearing with a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 133, c.p.: The recognition of generic mitigating circumstances requires a factual judgment that is not contradictory and explicitly accounts for the preponderant elements listed in the penal code, rather than relying on improper references to contested recidivism.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: OSSAI JACKSON nato in Nigeria il 19/05/1985 avverso la sentenza del 12/01/2021 del Giudice di pace di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 il Giudice di pace di Brescia ha riconosciuto Jackson Ossai colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 -quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con le parole "in virtù della recidiva contestata". In particolare, il ricorrente evidenzia che all' imputato non era stata contestata alcuna recidiva e che, comunque, il Giudice di pace non ha indicato le ragioni riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato dalla pubblica accusa è fondato e pertanto deve essere accolto.
2. Infatti il Giudice di pace è incorso nel vizio lamentato dal ricorrente poiché ha omesso di motivare il riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato facendo, tra l'altro, unicamente un improprio riferimento alla recidiva considerato che quest'ultima non risulta dal capo di imputazione. 2.1. Al riguardo va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - come invece verificatosi nel caso di specie - essa non risulti contraddittoria e non dia conto, nemmeno richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per un nuovo esame sul punto al Giudice di pace di Brescia, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso il 6 aprile 2022. Il este