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Sentenza — n. 17474/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 gennaio 2021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato Ionut Alin Mosei colpevole del reato previsto dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di due mesi e venti giorni di arresto e 446,00 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale ridotto la pena, in ragione dell'opzione, da parte dell'imputato, per il rito abbreviato, nella misura di un terzo, anziché della metà, come previsto, per le contravvenzioni, dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Parole chiave

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riduzione della pena infrazione alla legge sulle armi modifica della sentenza porto abusivo di armi pene e misure attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MOISEI IONUT ALIN nato il 12/07/1991 avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, kannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena in due mesi di arresto e 334,50 euro di ammenda.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato Ionut Alin Mosei colpevole del reato previsto dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di due mesi e venti giorni di arresto e 446,00 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale ridotto la pena, in ragione dell'opzione, da parte dell'imputato, per il rito abbreviato, nella misura di un terzo, anziché della metà, come previsto, per le contravvenzioni, dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena in due mesi di arresto e 334,50 euro di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente già all'epoca di commissione del fatto in contestazione, risalente al 23 luglio 2018, prevede che, nell'eventualità di opzione, da parte dell'imputato, per il giudizio abbreviato, la pena sia diminuita, per le contravvenzioni, della metà. Nel caso di specie, il Tribunale, determinata la pena, dopo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quattro mesi di arresto e 669,00 euro di ammenda, la ha erroneamente ridotta, per il rito, nella misura di un terzo piuttosto che della metà. Il vizio deve essere emendato in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., mediante la rideterminazione della sanzione in due mesi di arresto e 334,50 euro di ammenda, onde l'annullamento può senz'altro essere pronunziato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in due mesi di arresto e 334,50 euro di ammenda. Così deciso il 23/03/2022. Il Consiglier