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Sentenza — n. 17471/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failing to raise exclusion of punishability and generic mitigating circumstances at first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Maamri Mokhles against a first-instance conviction for failing to comply with an expulsion order. The appellant argued that the lower court should have applied the exclusion of punishability for minor offenses and considered generic mitigating circumstances, but raised these defenses for the first time during the cassation proceedings. The court dismissed the appeal because the exclusion of punishability was not invoked during the trial, rendering the complaint inadmissible, and affirmed the judge's discretion in denying generic mitigating factors based on the defendant's persistent non-compliance with previous orders.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 274/2000; Art. 62-bis cod. pen.: The exclusion of punishability for minor offenses must be invoked during the trial and cannot be raised for the first time on appeal, while the granting of generic mitigating circumstances falls within the judge's discretionary factual assessment.

Parole chiave

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exclusion of punishability generic mitigating circumstances first instance defense inadmissible appeal judicial discretion attenuazione della pena motivo legale d'esclusione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 274/2000
Art. 62-bis cod. pen.
248737), sicché incensurabile appare la determinazione del giudice di pace che, tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità del suo autore, ha ritenuto di non dovere mitigare la pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen..
Art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Maamri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl.
art. 62-bis cod. pen
248737), sicché incensurabile appare la determinazione del giudice di pace che, tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità del suo autore, ha ritenuto di non dovere mitigare la pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10398 del 04/03/2022, Rodriguez Arimuya
Sez. 2, n. 6569 del 26/01/2022, Tranchita
Sez. 2, n. 6569 del 26/01/2022, Tranchita, non massimata; Sez.
Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti
6569 del 26/01/2022, Tranchita, non massimata; Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
Tanto vale a sterilizzare la censura che fa leva sull'assenza, sul punto, di specifica pronunzia, attraverso il richiamo alla lezione giurisprudenziale che ammette, sul punto, una motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAAMRI MOKHLES nato a SFAX( TUNISIA) il 06/03/1986 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIUDICE DI PACE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria del 6 marzo 2022, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2021 il Giudice di pace di Macerata ha dichiarato Mokhles Maamri colpevole del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5- ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 15.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Maamri Mokhles propone, con l'assistenza dell'avv. Umberto Gramenzi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il giudice di pace omesso di applicare, ex officio, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di pace ingiustificatamente disatteso la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avanzata in ragione del ridotto grado di offensività della condotta e del suo positivo comportamento processuale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 6 marzo 2022, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Maamri Mokhles è stato tratto a giudizio e condannato perché, raggiunto da decreto di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Macerata il 16 gennaio 2017, non vi ha ottemperato, secondo quanto emerso dal controllo eseguito in Potenza Picena il 14 gennaio 2020. L'imputato, peraltro, non era nuovo a simili condotte, avendo serbato analogo contegno a seguito dell'adozione, il 9 agosto 2013, dei provvedimenti emessi, rispettivamente, dal Prefetto e dal Questore di Terni. Ciò posto, è sufficiente notare, in ordine al primo motivo di ricorso, che — non risultando che, in dibattimento, la difesa dell'imputato abbia invocato, neanche in via subordinata, l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto — la relativa doglianza, sollevata, per la prima volta, in sede di legittimità, si rivela inammissibile, come chiarito da un consolidato indirizzo ermeneutico dal quale il Collegio non intende deflettere (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 10398 del 04/03/2022, Rodriguez Arimuya, non massimata;

Sez. 2, n. 6569 del 26/01/2022, Tranchita, non massimata; Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458). Per quanto concerne, invece, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, va, in primis, osservato che il giudice di pace ha dato conto della pervicacia dell'imputato, il quale non ha esitato a trattenersi in Italia per molti anni, sebbene colpito, nel 2013 e, quindi, nel 2017, da due diverse serie di provvedimenti che gli imponevano di lasciare il territorio nazionale. Tanto vale a sterilizzare la censura che fa leva sull'assenza, sul punto, di specifica pronunzia, attraverso il richiamo alla lezione giurisprudenziale che ammette, sul punto, una motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201), nel caso in esame ricavabile dal riferimento, sopra evidenziato, alla protrazione del contegno inottemperante.

Al riguardo, deve ulteriormente sottolinearsi, ancora una volta in adesione a perspicuo orientamento applicativo, come «La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), sicché incensurabile appare la determinazione del giudice di pace che, tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità del suo autore, ha ritenuto di non dovere mitigare la pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen..

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Maamri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2022. Il Consiglier