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Sentenza — n. 17456/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17456/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza n. 115 del 27 maggio 2021, il Giudice di pace di Ancona ha condannato Yaw Mensha alla pena di 7.000 euro di multa più il pagamento delle spese processuali per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 14, comma 5 -ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al provvedimento del Questore del 10 giugno 2020 con il quale, richiamato il provvedimento di espulsione del Prefetto di Ancona del 24 ottobre 2017, gli si intimava di lasciare il territorio italiano entro sette giorni, fatto accertato in Ancona dal 17 al 30 giugno 2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17456/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Mensah, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con un motivo. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli artt. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, e 129 cod. proc. pen. Si lamenta che, in sede di conclusioni all'udienza del 27 maggio 2021, la difesa abbia chiesto, sia pure in subordine, l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, mentre il giudice, nel motivare la condanna, abbia totalmente pretermesso qualsiasi considerazione sul punto.

Parole chiave

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misura di allontanamento nel diritto degli stranieri diritto di togliere le addizioni procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento abbandono del procedimento per infrazione stradale sanzione internazionale espulsione giudiziaria
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENSHA YAW ( C.U.I. 041330F1 ) nato il 23/12/1983 avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIUDICE DI PACE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 115 del 27 maggio 2021, il Giudice di pace di Ancona ha condannato Yaw Mensha alla pena di 7.000 euro di multa più il pagamento delle spese processuali per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 14, comma 5 -ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al provvedimento del Questore del 10 giugno 2020 con il quale, richiamato il provvedimento di espulsione del Prefetto di Ancona del 24 ottobre 2017, gli si intimava di lasciare il territorio italiano entro sette giorni, fatto accertato in Ancona dal 17 al 30 giugno 2020.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Mensah, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con un motivo. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli artt. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, e 129 cod. proc. pen. Si lamenta che, in sede di conclusioni all'udienza del 27 maggio 2021, la difesa abbia chiesto, sia pure in subordine, l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, mentre il giudice, nel motivare la condanna, abbia totalmente pretermesso qualsiasi considerazione sul punto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'impugnazione è fondata. 4.1. Come risulta dall'esame degli atti, effettivamente il difensore d'udienza aveva richiesto in subordine l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 ed il giudice, nello stendere la propria motivazione, non lo ha considerato, pur essendo applicabile, infatti, "l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato" (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020).

5. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti al Giudice di pace di Ancona per nuovo esame della richiesta pretermessa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona, diversa persona fisica. Così deciso in data 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Gius