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Sentenza — n. 17453/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17453/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVIN STEFANO nato a PALMANOVA il 06/08/1971 avverso la sentenza del 03/10/2018 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2018 il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità di Salvin Stefano, in riferimento al reato di cui all'art.4 legge n.110 del 1975 (per il porto ingiustificato di un coltello). L'imputato è stato condannato alla pena di euro 2.500 di ammenda, con riconoscimento della lieve entità del fatto. Il controllio risulta avvenuto il 17 febbraio del 2017, intorno alle ore 23.30 .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del motivo. 3.1 La difesa, nell'atto di ricorso, non articola in modo espresso le ragioni per cui la deposizione non ammessa avrebbe dovuto assumere, in concreto, la rilevanza tale da giustificare la ammissione al rito abbreviato condizionato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi verdetto di colpevolezza reato flagrante assassinio prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVIN STEFANO nato a PALMANOVA il 06/08/1971 avverso la sentenza del 03/10/2018 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2018 il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità di Salvin Stefano, in riferimento al reato di cui all'art.4 legge n.110 del 1975 (per il porto ingiustificato di un coltello). L'imputato è stato condannato alla pena di euro 2.500 di ammenda, con riconoscimento della lieve entità del fatto. Il controllio risulta avvenuto il 17 febbraio del 2017, intorno alle ore 23.30 .

2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello - qualificato in ricorso per cassazione - Salvin Stefano. 2.1 La principale doglianza che viene articolata nell'atto è di natura processuale. La difesa si duole della macata ammissione del rito abbreviato condizionato alla escussione di un teste a discarico. Si afferma che il teste avrebbe potuto spiegare le ragioni del porto del coltello da parte del Salvin.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del motivo. 3.1 La difesa, nell'atto di ricorso, non articola in modo espresso le ragioni per cui la deposizione non ammessa avrebbe dovuto assumere, in concreto, la rilevanza tale da giustificare la ammissione al rito abbreviato condizionato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

n. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 gennaio 2022 Il Consigliere este