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Sentenza — n. 17160/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls penalty determination for recidivism and mitigating circumstances due to lack of concrete personality assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentencing decision regarding recidivism and mitigating circumstances while rejecting the appeal on other grounds. The appellant argued that her specific personality traits and physical conditions warranted leniency, but the trial court merely cited prior convictions without a concrete analysis of her dangerousness or culpability. The Supreme Court held that the lower court failed to evaluate whether the repetition of offenses truly indicated social danger or if personality traits could reduce culpability, necessitating a new trial on sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011; Art. 63 c.p.: The assessment of recidivism requires a concrete evaluation of the offender's personality and dangerousness, not merely a formal check of prior convictions, and mitigating circumstances must be weighed against specific personality traits reducing culpability.

Parole chiave

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recidivism assessment mitigating circumstances personality traits social danger evaluation concrete culpability sentencing discretion Cassation annulment abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011
Con dette conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Di Rocco Antonietta, in riferimento al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 63 c.p.
Corte cost. n.25 del 2019
Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n.25 del 2019
Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2019 la Corte di Appello di Perugia ha confermato, nei confronti di Di Rocco Antonietta, la decisione emessa in primo grado - in rito abbreviato - dal Tribunale di Perugia.

Con dette conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Di Rocco Antonietta, in riferimento al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011, con condanna dell'imputata alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione (con incremento per recidiva e riduzione per il rito) per fatto del 28 ottobre 2018. 1.1 In fatto, le condotte su cui si è fondata la decisione di condanna sono rappresentate dalla violazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Assisi e dalla violazione dell'obbligo di rientro serale presso la propria abitazione.

Ciò perché la Di Rocco è stata identificata in Perugia - all'interno di un pub ed in stato di evidente alterazione alcolica - alle ore 2.35 del giorno 28 ottobre 2018.

2. La Corte di secondo grado, con particolare riferimento ai motivi in punto di entità della pena (richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e di disapplicazione dell'aumento per recidiva, anche in ragione delle particolari condizioni psico-fisiche della donna) afferma che :

a) non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali, specie per delitti contro il patrimonio ;

b) non può essere escluso l'incremento della pena per la recidiva, in ragione della esistenza di precedenti anche specifici.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Di Rocco Antonietta, articolando più motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità. Si ritiene la decisione non conforme ai contenuti di Corte cost. n.25 del 2019, sentenza con cui è stata esclusa la rilevanza penale di condotte correlate al generico precetto dell'honeste vivere.3.2 Al secondo motivo si deduce, sotto diverso profilo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità.

Si ritiene non correttamente valutata, dai giudici del merito, la condizione psico- fisica dell'imputata al momento del fatto. Non si sarebbe trattato di semplice alterazione da abuso di alcol, come emerge da alcuni passaggi istruttori che vengono riportati nel ricorso, anche con pregressa diagnosi di 'disturbo antisociale della personalità'. Sono altresì emerse difficoltà di convivenza con i familiari, di cui - parimenti - non si è tenuto conto. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione inquadra solo il dato negativo dei precedenti penali e non tiene conto delle particolari condizioni psichiche dell'imputata che hanno inciso sulla intensità del dolo. 3.4 Al quarto e al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su profili correlati alla applicazione della recidiva. Si afferma, in particolare che l'accertamento della più intensa pericolosità sociale è stato eseguito in modo appente, attraverso la mera rievocazione della esistenza di precedenti. Inoltre non vi sarebbe alcun passaggio determinativo della concreta incidenza dell'aggravante nel calcolo della pena.

4. Il ricorso è fondato, limitatamente ai profili di determinazione del trattamento sanzionatorio, per le ragioni che seguono. 4.1 I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che la individuazione della condotta sanzionata, nel caso della Di Rocco, si incentra su obblighi aventi carattere di specificità (obbligo di soggiorno e orario di rientro) ed è pertanto estranea al perimetro applicativo della sentenza n.25 del 2019 Corte cost. . Quanto al secondo motivo le condizioni della donna all'atto del controllo sono state oggetto di valutazione senza vizi logici, quanto al grado minimo di consapevolezza necessario a fini di punibilità, e le doglianze mirano ad una non consentita rivalutazione del profilo in fatto. 4.2 Sono fondati il terzo, quarto e quinto motivo.

La pregressa applicazione della sorveglianza speciale (derivante dalla commissione di delitti) non è - in quanto tale - ostativa alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lì dove emergano tratti di personalità (come nel caso in esame) idonei a favorire un inquadramento della intensità del dolo non elevato. Di tale aspetto la Corte di merito non ha tenuto conto e ciò incide sulla tenuta complessiva della motivazione. Analogamente, in punto di recidiva va ricordato che l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria, va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez.

U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 (e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato il dovere di verificare - in concreto - se la reiterazione dell'illecito sia da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

La valutazione della ricorrenza di tratti di personalità idonei a ridurre il grado di colpevolezza era necessaria anche sotto tale profilo, così come non appare quantificato il passaggio determinativo, già nella decisione di primo grado. Va pertanto disposto, su detti punti, il giudizio di rinvio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens