Italian Supreme Court resolves jurisdiction conflict awarding alternative measures case to Catania court over Bologna.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court resolved a negative jurisdictional conflict between the Bologna and Catania supervisory tribunals regarding a prisoner's request for alternative measures. While Bologna claimed competence based on the prosecutor's office location, Catania argued jurisdiction stemmed from the court that originally sentenced the defendant. The Court ruled in favor of Catania, establishing that the supervisory tribunal of the sentencing court holds exclusive authority for alternative measures under the special provision of Article 656 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 677, cod. proc. pen.: The supervisory tribunal of the court that pronounced the sentence has exclusive competence to decide on requests for alternative measures to detention for suspended sentences, as this rule prevails over the general territorial rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SORVEGLIANZA BOLOGNA nei confronti di: TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANIAcon l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG. dott. GIANLUIGI PRATOLA, intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale conseguente alla situazione pandemica, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ricevuti gli atti dal Tribunale di sorveglianza di Catania che ebbe a dichiararsi incompetente per ragioni di territorio, ha rilevato un conflitto negativo di competenza nel procedimento iniziato su richiesta di Pietro Berti che, attualmente in stato di libertà per sospensione dell'ordine di esecuzione, ha richiesto l'applicazione di misure alternative, o dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare o della semilibertà.
Pietro Berti è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania del 28 aprile 2017, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 24 gennaio 2019.
2. Il Tribunale di sorveglianza di Catania rilevò che il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa, aveva eletto domicilio in Rimini, con conseguente competenza del Tribunale di sorveglianza di Bologna. Quest'ultimo Tribunale ha invece dedotto che la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc, pen., che è speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 677 stesso codice.
3. Il Procuratore generale, (Pratola), intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che si stabilisca la competenza del Tribunale di Catania. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.
2. La competenza a decidere sulla domanda di Pietro Berti di applicazione di misure alternative spetta al Tribunale di sorveglianza di Catania. Come ricordato in premessa, Pietro Berti ha avanzato domanda di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione in stato di libertà conseguente alla sospensione dell'ordine di esecuzione disposta dal pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato condanna, ossia l'Autorità giudiziaria catanese.
3. Su queste premesse deve farsi applicazione del principio di diritto per il quale "la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice" - Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398; v., in precedenza, Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Rv. 243971 -.
4. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di sorveglianza di Catania, a cui vanno rimessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 15 marzo 2022. Il corsigliere estensore Il presidente GiusiDDh Santaluc