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Sentenza — n. 16632/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds and improper post-decision document submission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Bianco inadmissible. The lower court had upheld Antonio Bianco's pre-trial detention based on his role as a key accomplice to Walter Schiavone's criminal clan activities, noting that his recent separation did not negate the presumption of continued danger. The appeal was rejected because it failed to substantiate its legal arguments and improperly attempted to introduce evidence generated after the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review or if the appellant attempts to introduce documents created after the decision being challenged.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility pre-trial detention grounds mafia association crimes post-decision evidence presumption of danger lavoro nero testimone anonimo precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Emilio Martino, ricorso per cassazione articolato su cinque motivi — con i quali eccepisce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione — che saranno enunciati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 30 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si ascrive al Tribunale del riesame di avere ingiustificatamente disatteso le obiezioni sollevate in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 30 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Emilio Martino, ricorso per cassazione articolato su cinque motivi — con i quali eccepisce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione — che saranno enunciati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 512-bis cod. pen
Con il secondo motivo, dedicato ai reati di cui all'art. 512-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale
Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica
Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv.
Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, P.
257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, P., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCO ANTONIO nato a MADDALONI il 14/06/1980 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA, il quale ha chiesto, con requisitoria del 29 ottobre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre Bianco, con atto del 10 novembre 2021, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da Antonio Bianco avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con minaccia o violenza ed estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen..

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emesso provvedimento cautelare nei confronti, tra gli altri, di Antonio Bianco concerne l'attività di Walter Schiavone, figlio di Nicola, detto «Sandokan», il quale, sfruttando la forza di intimidazione propria del clan dei casalesi, di cui il padre è stato esponente apicale, si sarebbe da molti anni inserito nel settore della distribuzione di prodotti caseari garantendosi, nel corso del tempo, una posizione quasi monopolistica, che gli ha consentito, da un canto, di impiegare proficuamente le risorse tratte dagli illeciti perpetrati dal gruppo di appartenenza e, dall'altro, di orientare, anche grazie al ricorso all'intestazione fittizia ed alla sottrazione dei ricavi all'imposizione tributaria, le dinamiche di mercato, nonché di coartare la volontà degli imprenditori del settore in vista della sottoscrizione di rapporti commerciali e dell'adempimento delle obbligazioni che ne sono scaturite.

Antonio Bianco è indicato quale prestanome e longa manus di Walter Schiavone, pronto a collaborare con lui nella creazione di imprese, le s.r.l. «Bianco Latte» e «I Freschissimi», attraverso le quali l'autorevole esponente camorristico ha continuato ad operare anche dopo essere stato sottoposto, il 7 febbraio 2017, a misura cautelare detentiva, ed a supportarlo nella conduzione di un'attività suscettibile di assicurare notevoli profitti, buona parte dei quali riversati nella casse del clan e destinati, tra l'altro, al mantenimento degli affiliati e delle loro famiglie.

3. Antonio Bianco propone, con l'assistenza dell'avv. Emilio Martino, ricorso per cassazione articolato su cinque motivi — con i quali eccepisce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione — che saranno enunciati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, contesta le conclusioni raggiunte dai giudici della cautela in ordine all'attitudine del compendio indiziario a supportare l'assunto secondo cui Walter Schiavone avrebbe agito, nel commercio di prodotti caseari, quale esponente di vertice di una compagine camorristica i cui tratti essenziali non risultano convenientemente messi a fuoco, emergendo, piuttosto, che quel settore merceologico non rientrava nell'ambito di interesse del clan dei casalesi e che il figlio di «Sandokan» ha operato al di fuori di qualsiasi logica associativa.

Rivisita le dichiarazioni rese, al riguardo, dai collaboratori di giustizia — Salvatore Venosa, Attilio Pellegrino, Umberto Venosa, Roberto Vargas, Antonio Iovine e Nicola Schiavone — menzionati dal Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame (che avrebbero omesso, peraltro, il prescritto vaglio della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca), che indica come relative ad un ambito temporale largamente precedente a quello in cui si sarebbero verificate le vicende oggetto di addebito e del tutto neutre in ordine alla fittizia intestazione di attività in favore suo o di altro soggetto.

Con il secondo motivo, dedicato ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., il ricorrente lamenta, in primo luogo, la totale carenza di prova circa la provenienza illecita delle somme investite nelle società che si pretende essere nella disponibilità di Walter Schiavone, per poi ascrivere all'ordinanza impugnata l'erronea ed illogica ricostruzione della loro struttura e del relativo modus operandi, del tutto inidonei a dimostrare la cointeressenza del preteso ed occulto dominus. Con il terzo motivo, deduce l'insussistenza di elementi indiziari atti a comprovare che egli abbia concorso a condotte implicitamente minatorie, poste in essere in pregiudizio di caseifici della zona che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe stata assoggettata al predominio esercitato da Schiavone e dai suoi collaboratori.

Ripercorre, in proposito, le dichiarazioni rese, rispettivamente, da Melchiorre Acampora, Giovanni Staiano ed Antonio lemma, oltre che da Pietro Rosano, coerenti nell'escludere che egli, nello svolgimento delle relazioni commerciali, abbia mai fatto ricorso ad espressioni anche latamente intimidatorie ovvero evocato il casato degli Schiavone, per come, altresì, da lui esposto nel rendere dichiarazioni delle quali il Tribunale del riesame non ha tenuto conto alcuno. Aggiunge, a conferma delle spiegate obiezioni, che le conversazioni intercettate, se rettamente intese, rivelano che egli, nel rivolgersi ad Acampora, non è mai trasceso in toni violenti o ispirati alla prevaricazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'illogicità della ricostruzione operata dai giudici della cautela in punto di destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale al sodalizio criminale di appartenenza, che trascura come egli abbia interagito con il solo Walter Schiavone e la sua compagna Gaetana Vittorio e non abbia avuto sentore alcuno della distrazione, peraltro rimasta indimostrata già sul piano oggettivo, di utilità economiche in favore di altri affiliati.Con il quinto ed ultimo motivo, censura l'ordinanza impugnata per essere stata trascurata l'acquisizione di elementi attestanti che, a partire dalla metà del 2018, egli ha interrotto ogni rapporto con Walter Schiavone e con tutti i fornitori e chiuso le società che si assume essere state oggetto di intestazione fittizia, con conseguente superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la cui persistenza non può, per altro verso, essere ancorata al suo, invero modesto, pregresso curriculum criminale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 29 ottobre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre Bianco, con atto del 10 novembre 2021, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr.

Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Antonio Bianco in ordine ai reati ascrittigli. Ha spiegato, in particolare, che Walter Schiavone, esponente della criminalità organizzata del casertano e figlio del più noto Francesco Schiavone «Sandokan», ha a lungo operato nel settore della distribuzione dei prodotti caseari, ove ha imposto, forte del proprio carisma camorristico, la vendita, da parte dei produttori ed in favore delle società da lui occultamente gestite, di mozzarelle ed altri formaggi in esclusiva ed a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Ha avuto cura, al riguardo, di chiarire che Walter Schiavone è soggetto che, quantunque collocato, in ambito associativo, in posizione più defilata e meno appariscente del fratello, «ha rappresentato l'elemento intorno al quale negli ultimi anni si è coagulato un gruppo di soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata radicata sul territorio, che gli ha riconosciuto il ruolo apicale nella gestione delle attività estorsive nonché delle quote spettanti al clan sui traffici di sostanze stupefacenti gestiti sul territorio anche da soggetti terzi e nella gestione delle illecite attività di condizionamento del mercato distributivo di prodotti caseari nel territorio casertano».

Subito dopo, ha indicato (cfr. pagg. 6-8) gli elementi attestanti l'autonoma caratura criminale di Walter Schiavone ed il suo pieno e fattivo inserimento nel sodalizio capeggiato dal padre, nonché la stretta connessione tra il ruolo da lui svolto nella gestione dell'attività imprenditoriale ed il soddisfacimento delle esigenze del gruppo e dei suoi componenti, plasticamente emergente dalle parole di Francesco Dell'Imperio (cfr. pagg. 8-10), il quale, nelle conversazioni captate a sua insaputa, ha tratteggiato la figura di Walter Schiavone alla stregua di camorrista che, consapevole della necessità di procurare le risorse economiche occorrenti per il mantenimento dei parenti detenuti e dei loro familiari, preferisce, a differenza del fratello Emanuele Libero, mantenere un profilo criminale basso, dedicandosi alla distribuzione della mozzarella piuttosto che ad attività tout court parassitarie.

La plausibilità, in chiave di gravità indiziaria, dell'impostazione accusatoria non è scalfita, sotto questo versante, dalle obiezioni del ricorrente, il quale si pone in un'ottica confutativa, volta ad isolare la persona di Walter Schiavone e le attività da lui promosse e gestite dal contesto familiare e camorristico di riferimento e sollecita, per questa via, un'interpretazione alternativa delle emergenze istruttorie, del tutto inidonea, in sé, ad evidenziare, nell'ordito motivazione sotteso al provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà.

Primaria rilevanza assume, in proposito, l'apporto dei collaboratori di giustizia (cfr. pagg. 10-18), coerente, nel suo complesso, nell'attestare che Walter Schiavone ha gestito, in condizione di sostanziale monopolio sull'agro casertano, la distribuzione di prodotti caseari avvalendosi della collaborazione, tra gli altri, di Antonio Bianco, così ricavando risorse economiche utilizzate, in buona parte, per il sostentamento dei componenti del sodalizio e delle loro famiglie. Il ricorrente, nel dolersi della mancanza, nel provvedimento impugnato, del vaglio della credibilità di ciascun dichiarante e delle rispettive propalazioni, sviluppa una critica che — allo stato e tenendo conto della peculiarità della fase e di natura e limiti del giudizio cautelare — non vale ad incrinare la tenuta di un percorso argomentativo solido e coerente.

Tanto, con specifico riferimento al rilievo, svolto in replica ad un'obiezione mossa con la memoria depositata nel procedimento di riesame e ripresa con il ricorso per cassazione, secondo cui la diversa collocazione temporale delle vicende narrate dai collaboratori di giustizia rispetto a quelle messe in luce dalla più recente attività investigativa ed oggetto di provvisorio addebito non inficia la rilevanza dell'apporto dichiarativo, che descrive un risalente contesto nel quale gli eventi più prossimi all'attualità si inseriscono armonicamente.

Il vero è, allora, che l'ordinanza impugnata si serve, in modo razionalmente e giuridicamente ineccepibile, delle informazioni acquisite in merito alle condotte poste in essere, tra gli altri, da Schiavone e Bianco sino al 2013/2014 quale chiave di lettura delle emergenze relative al successivo quinquennio, che restituiscono un quadro il cui nitore i giudici della cautela attestano attraverso considerazioni scevre dai segnalati profili di illegittimità. L'individuazione di un tangibile e saldo collegamento tra la potenza camorristica di Francesco Schiavone e della compagine da lui diretta; la fattiva, convinta e duratura militanza nel gruppo del figlio Walter; la strumentalizzazione dell'attività economica, in sé lecita, da questi svolta al reperimento di risorse finanziarie distratte, almeno in parte, in favore del clan; la spendita del nome del casato in funzione dell'acquisizione e del consolidamento di quote di mercato; la strettissima solidarietà a Schiavone palesata, lungo l'arco di un quindicennio, da Antonio Bianco, ripagata dall'acceso a livelli di benessere per lui prima sconosciuti, costituiscono, nella ricostruzione concordemente avallata dai giudici della cautela, altrettanti sintomi dell'esistenza e dell'operatività di un gruppo di persone che, sotto l'egida del — ed in continuità con il — più ampio organismo criminale denominato «clan dei casalesi», si è strutturato ed ha agito come vera e propria associazione camorristica, della quale Antonio Bianco è stato, per un lunghissimo torno di tempo, consapevole e convinto partecipe.

4. Il Tribunale del riesame ha, del pari, condiviso (cfr. pagg. 18-25) le conclusioni raggiunte dal Giudice per le indagini preliminari in merito all'occulta disponibilità, in capo a Walter Schiavone, delle imprese formalmente intestate ad Antonio Bianco e Nicola Baldascino che, a dispetto della modesta o, addirittura, inconsistente fatturazione, hanno, in concreto, consentito all'imprenditore casalese ed ai suoi collaboratori e prestanome di condurre un'attività via via più fiorente, sino a raggiungere più che ragguardevoli volumi effettivi di fatturato.

Il ricorrente obietta, in proposito: che è carente la prova della matrice illecita delle risorse investite in quella attività economica; che l'ipotesi di accusa è contraddetta dalla sostanziale inattività della «Bianco Latte» s.r.l. nonché, quanto alla residua società, dall'acquisizione di dati istruttori attestanti che Walter Schiavone era del tutto estraneo alla conduzione della s.r.l. «I Freschissimi», che era, invece, effettivamente gestita da Bianco, Diana e Baldascino con l'ausilio di Franco e Daniela Desiderio. Le censure non colgono nel segno perché, nell'introdurre argomenti suscettibili di condurre ad una diversa ricostruzione delle vicende di interesse investigativo, non incrinano la tenuta razionale di quella operata dai giudici della cautela, i quali hanno fondato il proprio convincimento su elementi di assoluta eloquenza.

In questo senso depongono, in specie, le dichiarazioni di Melchiorre Acampora circa la spendita, da parte di Antonio Bianco, del nome della società della quale gli era titolare, seppure non accompagnata, se non in una isolata occasione, dall'emissione di documentazione contabile ad essa intestata. Che Walter Schiavone fosse il reale dominus della società .di evince, del resto, dall'intercettazione del 30 gennaio 2018, in cui Gaetana Vittorio, compagna di Walter Schiavone, discorre con il figlio del deposito aziendale della «Bianco Latte», del quale ella detiene le chiavi, indicandolo come di proprietà del congiunto, in quel momento sottoposto a misura restrittiva.

Per quanto concerne, poi, la s.r.l. «I Freschissimi», il Tribunale del riesame, dato atto del coinvolgimento di Nicola Baldascino e Franco Desiderio, ha enucleato le emergenze istruttorie che inducono a ricomprendere le relative vicende, ivi compresa l'apertura di un supermercato in Parete, nella sfera di interesse di Antonio Bianco, Armando Diana e, in ultimo, Walter Schiavone, in tal modo svolgendo un ragionamento che non trova convincente smentita nelle parole degli indagati e di Franco Desiderio. Le allusioni cui Bianco e Diana si sono a più riprese abbandonati supportano, invero, la tesi — ulteriormente avvalorata dal contributo di Antonio Campaniello e Michelina Griffo, proprietari dell'immobile che, proprio su intermediazione di Bianco, venne affittato alla s.r.l.

«I Freschissimi», nonché dal racconto di Melchiorre Acampora, il quale ha spiegato come, attraverso la creazione di detta società, Bianco intendesse meglio strutturare il suo modus operandi — della cooperazione, anche in questo caso, dell'odierno ricorrente ad una operazione di fittizia attribuzione di entità economiche che, ad onta di quanto da lui eccepito, appare finalizzata, quantomeno, a schermare la presenza di Schiavone e, quindi, a metterlo al riparo da temute, e senz'altro probabili, iniziative volte all'adozione di misure di prevenzione patrimoniale.

In questo contesto, il fatto che la creazione dei descritti paraventi societari all'azione imprenditoriale di Walter Schiavone e dei suoi collaboratori non si sia tradotta, se non sporadicamente, nel loro utilizzo a fini commerciali non incide, in linea di principio, sulla consumazione del reato di attribuzione fittizia, che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, dep. 2012, Ciaravola, Rv. 251748), si connota per la libertà delle forme e perché polarizzato, da un canto, sulla scissione tra titolarità reale ed apparente e, dall'altro, sulla finalizzazione della condotta ad eludere la fruttuosità degli accertamenti intesi all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

5. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono con riferimento agli addebiti estorsivi e di illecita concorrenza con minaccia o violenza, che, secondo quanto è esposto nell'ordinanza impugnata, hanno trovato riscontro nel racconto delle persone offese, chiaro nel descrivere le dinamiche distorsive che hanno segnato le relazioni tra Bianco e gli imprenditori da cui egli acquistava i prodotti da distribuire presso rivenditori e commercianti al dettaglio in termini, specificamente, di imposizione, con la forza dell'intimidazione, di una clausola di esclusiva contraria alle regole del libero mercato, e di induzione, nelle controparti, di uno stato di soggezione che le ha costrette ad accettare, altresì, l'omessa contabilizzazione delle transazioni e la fissazione di prezzi vantaggiosi per l'acquirente, nonché a tollerare il persistente inadempimento nei pagamenti.

Il Tribunale del riesame indica, del resto, nella presenza, diretta o per evocazione, di Walter Schiavone l'elemento atto ad esercitare, nelle vittime, un metus tale da elidere, anche in assenza di esplicite minacce, ogni margine di libera determinazione, come riferito, in particolare, da Antonio lemma, sì da giustificare l'operata qualificazione giuridica delle condotte. Al cospetto di un iter motivazionale coerente e lineare, il ricorrente indugia sul tenore delle dichiarazioni rese dalle persone offese che, viste dalla sua prospettiva ed esaminatin modo parcellizzato, reputa prive di autentica attitudine indiziante.

Sottolinea, al riguardo, che nessuno gli contesta di aver fatto esplicito ricorso alla violenza fisica o morale, ciò che, tuttavia, non osta, notoriamente, alla consumazione dei reati oggetto di addebito, che possono derivare da condizionamenti la cui operatività, come accaduto nel caso in esame, non presuppone, per necessità, la palese estrinsecazione della minaccia. Nota che Acampora, il quale pure ha avuto occasione di conoscere, suo tramite, Walter Schiavone, non ha, per questa ragione, percepito alcuna intimidazione, non essendo stato neanche precisato, nell'occasione, il casato di appartenenza dell'uomo; che Staiano ha reso dichiarazioni ondivaghe ed è, comunque, rimasto silente rispetto alla prospettata coercizione; che lemma, nel corso della breve relazione commerciale intrattenuta con lui, ha riferito circostanze che, lungi dall'accreditare l'impostazione accusatoria, confermano, al pari di quelle delle altre pretese vittime, che non vi è stata costrizione di sorta né alterazione degli ordinari meccanismi di contrattazione, anche in relazione all'esposizione debitoria maturata nei confronti dei fornitori.

Bianco, per questa via, si dilunga in contestazioni di merito, in quanto tali inidonee ad incrinare la solidità della motivazione della sentenza impugnata, che filtra le emergenze istruttorie — e, specificamente, le dichiarazioni delle persone offese — alla luce delle conclusioni raggiunte in ordine alla caratura criminale di Walter Schiavone, al legame tra l'attività di distribuzione dei prodotti caseari e quella del sodalizio criminale di appartenenza, al ruolo svolto da Antonio Bianco, all'obiettivo divario tra lo svolgimento delle vicende oggetto di accertamento e le ordinarie transazioni commerciali, pervenendo al convincimento, espresso, è bene rammentare, nell'ottica della gravità indiziaria anziché in quella dell'accertamento a cognizione piena, dell'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del correlato effetto di intimidazione ed omertà per il conseguimento di obiettivi che, altrimenti, sarebbero stati preclusi a Walter Schiavone ed ai correi, tra cui l'odierno ricorrente Antonio Bianco.

6. Le superiori considerazioni inducono a ritenere manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si ascrive al Tribunale del riesame di avere ingiustificatamente disatteso le obiezioni sollevate in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., nella sua duplice declinazione soggettiva ed oggettiva, e, in subordine, alla consapevolezza della stessa in capo ad Antonio Bianco. Una volta acclarato, infatti: che l'attività di distribuzione dei prodotti caseari ha costituito momento di attuazione di una più ampia strategia, volta al consolidamento del potere criminale del «clan dei casalesi» e della famiglia Schiavone; che l'acquisizione di consistenti quote di mercato è stata agevolata dalla presenza, nitidamente percepita quantunque velata dall'interposizione di Bianco, Diana, Baldascino, di Walter Schiavone; che le controparti hanno accettato vincoli di esclusiva, clausole vessatorie e ritardi nei pagamenti perché intimorite dal suo carisma criminale; che Antonio Bianco è stato prezioso ed essenziale concorrente di Schiavone, non può certo dubitarsi del fatto che l'azione illecita si sia caratterizzata per l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e sia stata finalizzata, nella piena consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti e, tra gli altri, del fidato prestanome di Walter Schiavone, all'agevolazione dell'attività della consorteria camorristica.

7. Per quanto concerne, infine, il quadro cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'apparente allontanamento, a far data dal 2018, di Antonio Bianco da Walter Schiavone — il quale non ha mancato di manifestare, per questo, vivo risentimento — non costituisce, da solo, indice della definitiva rescissione di un vincolo di fedeltà assoluta, protrattosi nel corso di molti anni di continua collaborazione professionale e criminale, e, quindi, del superamento della presunzione di sussistenza di esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Detta presunzione è, d'altro canto, ulteriormente rafforzata, nel caso di specie, dalla precedente condanna per rapina e detenzione illegale di armi, reati commessi nel medesimo ambito territoriale e, anche per tale ragione, espressivi di una propensione a delinquere che non può intendersi elisa dal più recente distacco di Bianco dalla compagine camorristica, presumibilmente favorito, peraltro, dall'avvio delle investigazioni, reso palese dalle perquisizioni eseguite il 14 giugno 2018. Considerato, da ultimo, che è inammissibile la produzione, in questa sede, di documenti (quale l'ordinanza del Tribunale del riesame del 20 luglio 2021, allegata alla memoria di replica del ricorrente) formati successivamente alla decisione impugnata (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390;

Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, P., Rv. 249614), non resta che sancire, ancora una volta, l'inidoneità delle doglianze difensive ad attestare l'illegittimità della decisione impugnata. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li 29 APR. 2922' 8. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il