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Sentenza — n. 16628/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annulled appeal dismissal for lack of specific arguments regarding criminal appeal admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing Antonio Sabato's appeal against his arson conviction. The lower court rejected the appeal as generic and vague, failing to provide specific legal reasoning. The Supreme Court ruled that the appellant adequately specified his grievances, and the appellate judge's failure to address them constituted a violation of law requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court may declare an appeal inadmissible only for lack of specificity or failure to address the lower court's reasoning, not merely because the arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds dismissal specificity requirement violation of law arson conviction appellate review Cassation annulment incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Come ribadito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, "il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod.
Art. 600 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 423-bis cod. pen
La Corte di appello di Potenza ha dichiarato con sentenza l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Antonio Sabato contro la sentenza con cui il Tribunale di Potenza lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 423-bis cod.
art. 424 cod. pen
È poi illogica e generica la tesi difensiva proposta per una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen., perché non ha spiegato quale potesse essere il ruolo e l'interesse dell'imputato nell'asserito danneggiamento dei terreni delle vittime.
art. 581 cod. proc. pen
Come ribadito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, "il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019
268822; successivamente, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020
Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021
278859; v., anche, Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABATO ANTONIO nato a BELLA il 26/01/1960 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; trik\i" il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI j sit\ANittz kig• che ha concluso chiedendo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato con sentenza l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Antonio Sabato contro la sentenza con cui il Tribunale di Potenza lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 423-bis cod. pen., per aver cagionato, servendosi di un accendino, l'incendio di un'area boschiva in una località del comune di Bella, il 13 febbraio 2020.

La Corte di appello ha rilevato, quanto all'affermazione di responsabilità, che l'appello si è limitato ad una critica generica e vaga del ragionamento probatorio, omettendo autentici rilievi critici e quindi un confronto specifico con le ragioni di diritto e gliele-menti di fatto posti a base della sentenza. La sentenza impugnata ha dato atto della inverosimiglianza della alternativa ricostruzione proposta dalla difesa e specificamente dall'imputato nel corso del suo esame, risultato intrinsecamente inattendibile. V'è poi la testimonianza del teste Carlucci, che vide l'imputato nel momento in cu appiccava il fuoco, a cui si aggiunge il rinvenimento in dosso all'imputato, nell'immediatezza del fatto, di ben due accendini e di molteplici volantini pubblicitari, evidentemente utilizzati per accendere e alimentare il fuoco.

2. La tesi difensiva che quel materiale servisse per i lavori agricoli svolti saltuariamente dall'imputato contrasta con il fatto che quel giorno l'imputato era uscito di casa soltanto per acquistare sigarette e non già per recarsi al lavoro. È poi illogica e generica la tesi difensiva proposta per una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen., perché non ha spiegato quale potesse essere il ruolo e l'interesse dell'imputato nell'asserito danneggiamento dei terreni delle vittime.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Sabato, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato motivazione della decisione assunta. Ha trascurato di considerare che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità dell'appello, e che la manifesta infondatezza non è menzionata alle disposizioni sull'appello quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Nell'atto di appello sono stati adeguatamente specificati i motivi alla base delle doglianze, rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, tanto che la Corte di appello si è adoperata per censurarle in modo diffuso, ignorando, con palese contraddittorietà, che l'inammissibilità preclude l'esame nel merito.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La genericità dei motivi di impugnazione è causa di inammissibilità dell'atto di appello, al pari di quanto avviene per il ricorso per cassazione, e di genericità può dirsi non solo quando non sono illustrati in modo sufficientemente chiaro e puntuale gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la domanda di riforma ( o di annullamento) della sentenza impugnata, ma anche "quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" - Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; successivamente, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 -. Altro è il caso della manifesta infondatezza dei motivi, causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione ed estranea però all'impugnazione di merito - Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 -. Come ribadito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, "il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quandó i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale" -Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859; v., anche, Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 -.

3. La sentenza impugnata argomenta soprattutto in ordine alla inconsistenza della tesi difensiva che si è articolata sia nel contrasto del significato tratto dai dati di prova relativi all'affermazione di responsabilità per il fatto di aver appiccato l'incendio, sia in riguardo agli elementi addotti per sostenere la necessità di riqualificazione. ai sensi dell'art. 424 cod. pen. L'appellante ha contrastato l'assunto di essersi recato sui terreni e lì di aver appiccato il fuoco, e ha addotto una tesi in fatto contrastante con quanto desunto dal giudice di primo grado sia dalla deposizione del testimone Carlucci che dagli esiti della perquisizione personale.

Il raffronto con gli enunciati di sentenza v'è dunque stato, e non rileva nella fase delle valutazioni di ammissibilità se sia stato svolto con argomenti deboli o fors'anche inconsistenti. L'illogicità degli assunti difensivi, volti ad accreditare la soluzione della riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., non è attestazione di genericità dei motivi di appello, quanto forse e in prospettiva di una loro infondatezza. Ma occorre, appunto,, che vi sia una delibazione nel merito per poter concludere per la illogicità e sostanziale inconsistenza delle ragioni addotte con l'atto di appello.

4. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello più vicina individuata nella Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di' appel