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Sentenza — n. 16627/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls a criminal judgment for failing to specify the fine amount in the operative part.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Rome Peace Court judgment declaring the defendant responsible for failing to leave Italy, arguing the decision lacked an essential part of the operative section. The defense requested oral discussion, but the Supreme Court ruled that specifying the fine is integral to a conviction's operative part under Article 533 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court annulled the judgment and remanded the case to a different judge for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; The determination of the penalty is an essential element of the operative part of a conviction; its absence renders the judgment null and void, requiring annulment and remand.

Parole chiave

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essential operative part determination of penalty nullity of judgment remand for new trial criminal procedure code fine specification annulment by cassation remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n.
Art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Tanto si desume, principalmente, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ove è previsto che il giudice con la sentenza di condanna «applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Barbaro, Rv. 253629
Sul punto, nello stesso senso di quanto qui deciso, Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Barbaro, Rv. 253629; Sez.
Sez. 3, n. 34776 del 22/06/2011, C., Rv. 251245
Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791
Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso, con rinvio al giudice, in diversa persona fisica, appartenente al medesimo ufficio che ha pronunciato il provvedimento impugnato (fra le molte, Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: PAVITTAR SINGH BHANGU nato il 16/01/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avv. BARBIERI CLAUDIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato Banghu Pavittar Singh responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma il 15 giugno 2016. Dalla motivazione si desume che la prova è stata tratta dalla «documentazione in atti e dalla testimonianza di Cammoglia Alberto, agente della P.S., escusso in udienza».

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma che ha dedotto la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 546, comma 3, cod. proc. pen. in quanto mancante di una parte essenziale del dispositivo, ovvero la determinazione della pena della multa conseguente alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato.

3. La difesa dell'imputato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Elemento essenziale del dispositivo contenente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche nel caso di sentenza con motivazione contestuale, è la determinazione della pena che costituisce parte integrante della pronuncia di condanna. Tanto si desume, principalmente, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ove è previsto che il giudice con la sentenza di condanna «applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». E' già stato affermato, con decisione qui condivisa, che la mancata determinazione della pena, pur a fronte dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, equivale alla mancanza del dispositivo, insuscettibile di essere integrato, in alcun modo, nelle fasi successive. Sul punto, nello stesso senso di quanto qui deciso, Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Barbaro, Rv. 253629; Sez. 3,n. 34776 del 22/06/2011, C., Rv. 251245 (con riferimento alla sentenza di appello priva della determinazione della pena).

3. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso, con rinvio al giudice, in diversa persona fisica, appartenente al medesimo ufficio che ha pronunciato il provvedimento impugnato (fra le molte, Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 28/02/2022 Il Consig iere es nsore