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Sentenza — n. 16625/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural nullity grounds, ruling the crime extinguished by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal, declaring the crime extinguished by prescription. Although the appellant argued the appeal citation was null due to improper service on his defense lawyer, the court prioritized the statutory time limits for prosecution. The decision rests on the fact that the offense had been committed in 2012, well beyond the applicable limitation period, rendering procedural defects irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.: The court must examine the substantive extinction of the crime by prescription before addressing procedural nullity arguments, as the latter becomes moot if the offense is time-barred.

Parole chiave

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prescrizione penale nullità notifica diffida citazione ufficiale giudiziario assorbimento motivi incendio colposo violazioni delle norme procedurali contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 3 marzo 2020, deve essere annullata senza rinvio, per l'assorbente ragione che il reato è estinto per prescrizione (art. 157 cod.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Con sentenza del 3 marzo 2000, la Corte di appello di Cagliari, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione difensiva secondo la quale la notifica della citazione dell'imputato, disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 170 cod. proc. pen.
In applicazione dell'art. 170 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni usate per le contestazioni probatorie ai fini della statuizione sulla causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 424 cod. pen.
peri., erronea applicazione dell'art. 424 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di necessità di verifiche tecniche sull'oggetto materiale del reato ai fini della prova del pericolo.
art. 170 cod. proc. pen
In applicazione dell'art. 170 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 271419
pen., l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto, qualora sia stata constatata l'irreperibilità del destinatario da parte dell'ufficiale postale (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 271419;
Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 80820
Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 80820).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTIS GIOVANNI nato a ORISTANO il 04/01/1989 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che__ha_co-nclue,n chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gianluigi Pratola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 marzo 2019, il Tribunale di Oristano, ritenuta l'insussistenza della recidiva contestata, condannava Giovanni Martis alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio commesso in Terralba il 4 settembre 2012.

2. Con sentenza del 3 marzo 2000, la Corte di appello di Cagliari, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione difensiva secondo la quale la notifica della citazione dell'imputato, disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di fiducia, sarebbe stata nulla perché non preceduta da verifica circa l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto.

3. Il difensore di Giovanni Martis ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. c) , e 179 cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello e, conseguentemente, della sentenza impugnata, per omessa citazione dell'imputato. Il ricorrente sostiene che non sia valida la notifica di tale decreto, eseguita presso il difensore di fiducia, a seguito della restituzione, da parte dell'ufficiale postale, del piego destinato alla notifica, per irreperibilità del destinatario.

In applicazione dell'art. 170 cod. proc. pen., a seguito della restituzione, da parte dell'ufficiale postale, del piego destinato alla notifica di tale decreto, per irreperibilità del destinatario, sarebbe stato necessario verificare tale irreperibilità a cura dell'ufficiale giudiziario mediante le modalità ordinarie, e solo se la notifica così disposta non fosse andata a buon fine si sarebbe potuto procedere alla notifica presso il difensore di fiducia. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizi di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante assunzione di prove a discarico. 3.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni usate per le contestazioni probatorie ai fini della statuizione sulla causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. peri., erronea applicazione dell'art. 424 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di necessità di verifiche tecniche sull'oggetto materiale del reato ai fini della prova del pericolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 3 marzo 2020, deve essere annullata senza rinvio, per l'assorbente ragione che il reato è estinto per prescrizione (art. 157 cod. pen.), avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il motivo di ricorso volto a fare valere la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello non è inammissibile. Ciò, alla luce della diversità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema relativo alla necessità di verificare per mezzo di attività dell'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio eletto, qualora sia stata constatata l'irreperibilità del destinatario da parte dell'ufficiale postale (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 271419;

Sez. 3, n. 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 80820). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021