Cassation annuls preventive measure due to lack of specific reasoning on current social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's preventive measure against Facente Salvatore for failing to specifically justify the current social danger. While the lower court relied on past membership in a mafia branch and subsequent commercial activities, it did not analyze the duration of the association or the intensity of the individual's contribution. The court ruled that such prognoses cannot be presumed and require concrete, individualized arguments regarding the specific facts of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. n.159/2011; Art. 111 Cost.: The assessment of current social danger in preventive measures cannot be presumed but must be positively established through concrete arguments analyzing the duration of the association and the individual's specific contribution to the criminal group.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACENTE SALVATORE nato a CIRO' MARINA 11 19/05/1966 avverso il decreto del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG 14-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Perugia - in procedimento di prevenzione personale - ha confermato, nei confronti di Facente Salvatore, la decisione emessa in primo grado, con applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro.
2. In motivazione si rileva, in sintesi, che:
a) nel correlato procedimento penale è stata emessa misura cautelare - nel dicembre del 2014 - per ritenuta appartenenza del Facente ad una 'diramazione umbra di una cosca di 'ndrangheta' ;
b) una volta rimesso in libertà, nel 2016, Facente Salvatore ha intrapreso una attività commerciale unitamente ad altro soggetto anch'egli raggiunto da indizi di appartenenza al sodalizio mafioso ed è stato denunziato (nel 2018) per furto aggravato. Si ritiene che tali elementi concretizzino la condizione di attuale pericolosità sociale, con rigetto dell'appello.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Facente Salvatore, deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 3.1 Si era contestata con l'atto di appello la valutazione in punto di attualità della pericolosità sociale, presupposto indefettibile della misura di prevenzione personale. Sul punto, la Corte di secondo grado si limita a richiamare la prima decisione, facendo riferimento a circostanze di fatto che - secondo la difesa, non possiedono alcuna reale carica indicativa di pericolosità. Risultano valorizzati aspetti del tutto neutri - come lo svolgimento di una attività commerciale - o non correlati alla ipotizzata appartenenza al sodalizio criminale.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Va premesso che in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione il rilievo di legittimità si limita - quanto al profilo argomentativo- al rilievo della 'apparenza di motivazione', fenomeno che si riscontra nei casi di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. I 26.2.2009, rv 242887). Ciò perché la motivazione di una decisione giurisdizionale - come efficacemente ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2015 (in tema di confisca urbanistica ed accertamento incidentale della penale responsabilità in ipotesi di prescrizione del reato) non consiste in una mera «espressione di risultato» ma in un atto articolato che sia «capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie» da parte del soggetto giudicante. 4.2 Nel caso in esame va rilevato che il Facente è stato inquadrato nella categoria soggettiva tipica di cui all'art. 4 comma 1 lett.
a) d.lgs. n.159 del 2011 (soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art.416 bis cod.pen.), in forza della intervenuta applicazione, nel 2014, di un provvedimento cautelare. Ciò, se da un lato rappresenta una solida base cognitiva circa l'esistenza dell'indizio di appartenenza alla associazione di stampo mafioso (salva l'emersione di elementi fattuali di smentita, che non risultano allegati dal ricorrente), dall'altro non esime il giudice della prevenzione dall'obbligo di motivare 'in positivo' circa la ricorrenza della 'attualità della percolosità', secondo le lnee interpretative espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione Gattuso del 2018. 4.3 In detta decisione si è infatti affermato il principio di diritto per cui la prognosi di pericolosità (e dunque la probabilità di riproduzione di condotte illecite pregresse) non può dirsi presunta ex lege anche in caso di pericolosità qualificata e va formulata sempre 'in positivo', sulla base della durata e della intensità del vincolo associativo, nonché del tempo trascorso dalla individuazione del rapporto del proposto con il gruppo criminale, risultando necessario integrare la presunzione semplice di 'durata' dell'affectio societatis con argomentazioni concrete e individualizzanti legate all'esame del caso specifico [..] dovendosi escludere che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, pur se riferibile a compagini storiche, possa automaticamente discendere l'attualità della pericolosità, a prescindere da ogni analisi rapportata ai tempi dell'intervento di prevenzione, poiché, anche dalle pronunce apparentemente più vicine alla chiave interpretativa seguita da quella in disamina, emerge che l'affermazione posta a fondamento di tale ricostruzione, desunta dall'esame sociologico e storico del fenomeno mafioso, deve coniugarsi con un doppio 4 ordine di verifiche sulla natura giuridica dell'accertamento di appartenenza, e dei fatti, riguardanti l'apporto riconosciuto al gruppo dal singolo [..]. 4.4 Ciò posto, va rilevato che nessuna analisi specifica risulta realizzata dalla Corte di Appello di Perugia in riferimento ai parametri di cui sopra, essendosi limitata la decisione ad indicare in modo del tutto generico l'avvenuta assunzione di un ruolo di primo piano del Facente nella 'costola umbra' della cosca di 'ndrangheta (per fatti accertati nel 2014) ed avendo richiamato circostanze di fatto posteriori alla scarcerazione che - senza indicazioni di dettaglio - non appaiono indicative di una concreta tendenza del Facente a reiterare l'apporto al sodalizio.
Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Cons