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Sentenza — n. 16327/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16327/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Alfred Kazazi, detenuto in espiazione di pena. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cui deduce la violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo. che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto adeguatamente degli elementi in base ai quali il detenuto sarebbe risultato meritevole della misura alternativa richiesta.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16327/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle 'spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa misura sostitutiva della detenzione dipendenza dall'assistenza sociale soppressione dell'aiuto sociale aiuti a carattere sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAZAZI ALFRED nato il 01/01/1988 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Marco Dall'Olio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Alfred Kazazi, detenuto in espiazione di pena.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cui deduce la violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo. che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto adeguatamente degli elementi in base ai quali il detenuto sarebbe risultato meritevole della misura alternativa richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto dell'istanza • sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. L'analisi del testo rivela che il giudizio negativo è connesso a valutazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, espressioni del principio di gradualità nell'adozione delle misure alternative alla detenzione.

Il Tribunale di sorveglianza ha spiegato che, in mancanza di esperienze extramurarie come i permessi premio e di una relazione di sintesi - posto che l'osservazione della personalità è tuttora in corso - , non può essere compiuta, allo stato attuale, una prognosi positiva in favore del condannato, in assenza di elementi fattuali concreti in base ai quali ritenere che la misura richiesta possa contribuire alla sua rieducazione, o che assuma validità trattamentale ai fini del suo reinserimento sociale, assicurando al contempo la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. 1.2.

A fronte di un percorso argomentativo così chiaro, il ricorrente non ha esposto un'attività critica puntuale, ma ha svolto le sue doglianze in modo aspecifico, non centrando la logica della decisione.1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito- dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione • deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). 1.4.

In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità .demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che pr esiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

La valutazione delle condizioni .per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di ùna diversa valutazione delle circostanze già esaminate da dettò giudice.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle 'spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell