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Sentenza — n. 16323/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16323/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 25 settembre 2020, il Tribunale di Trapani applicava, nei confronti di Fabio Circello, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, con obbligb di versamento di una somma a titolo di cauzione. Fabio Circello proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 14 maggio 2021, di conferma del provvedimento di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16323/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Fabio Circello ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al requisito della pericolosità sociale attuale, previsto dall'art. 1, lett. c) , d.lgs. n. 159 del 2011.

Parole chiave

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misura di sicurezza penale misura meno grave prova del rischio persecuzione riesame della curatela nozione di misure restrittive riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO FABIO nato a CASTELVETRANO il 22/08/1987 avverso il decreto del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG •. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 25 settembre 2020, il Tribunale di Trapani applicava, nei confronti di Fabio Circello, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, con obbligb di versamento di una somma a titolo di cauzione.

2. Fabio Circello proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 14 maggio 2021, di conferma del provvedimento di primo grado.

3. Il difensore di Fabio Circello ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al requisito della pericolosità sociale attuale, previsto dall'art. 1, lett. c) , d.lgs. n. 159 del 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La proposizione di censure riguardanti presunti vizi della motivazione non è consentita in questa sede. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) e non si estende al controllo del percorso giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, ipotesi in cui sussiste, appunto, la violazione di legge. Nel caso ora in esame, per un verso il provvedimento impugnato non risulta affetto da violazioni di legge.

Per altro verso, le censure formulate dal ricorrente con riguardo alla motivazione prospettano in realtà una ricostruzione alternativa degli elementi già considerati dai giudici del merito. Le doglianze sulla valutazione del compendio istruttorio posto a fondamento del provvedimento impugnato si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità. In proposito, deve ricordarsi che, secondo assunto non controverso, l'interpretazione degli elementi probatori e la loro valutazione sono compiti riservati ai giudici del merito.

In concreto, il ricorrente contesta, proprio nel merito, il giudizio sul quadro probatorio a carico, fondato sugli elementi disponibili ed evidenziati nel decreto impugnato. I dati rilevanti e il loro significato sono stati analizzati con attenzione, come risulta dalla motivazione esaustiva, non apparente. Non può quindi ritenersi una mancanza assoluta di motivazione su alcun profilo della decisione, perché nel provvedimento impugnato sono esposte ampiamente le valutazioni in ordine alle risultanze a carico del prevenuto. Il decreto della Corte di appello di Palermo, dopo aver rilevato che la valutazione di attuale e concreta pericolosità espressa dal Tribunale nei confronti di Fabio Circello va confermata, spiega in proposito che le manifestazioni di pericolosità del prevenuto si sono dispiegate - cò n la commissione della grave condotta delittuosa dell'accoltellamento ai danni di Maurizio Bongiovanni - sino all'anno 2017, e considera tale epoca comunque non distante rispetto alla data di emissione di del decreto di primo grado, emesso dal Tribunale di Trapani il 25 settembre 2020.

La Corte di appello rimarca, poi, che non consta una reale rivisitazione critica, da parte di Fabio Circello, in ordine al suo vissuto criminale, attesa la mancanza di elementi dimostrativi di un reale ravvedimento e di una effettiva presa di coscienza del disvalore concreto delle sue precedenti condotte criminose, connotate dal disinvolto e reiterato utilizzo di pericolosi strumenti da taglio atti ad offendere.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 dicembre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESID NTE, DE