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Sentenza — n. 16317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding discretionary sentencing substitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Enrico Borriello inadmissible, ordering him to pay court costs. Borriello argued that the lower courts unreasonably denied a fine in lieu of imprisonment based solely on the ineffectiveness of the monetary penalty rather than legal requirements. The court ruled that the judge's discretionary assessment of the fine's reeducative value and the defendant's prior record constitutes a factual finding that cannot be reviewed on appeal unless manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 53, Art. 58, Art. 59 of Law No. 689/1981; The judge's discretionary decision to deny a substitute fine based on the ineffectiveness of the penalty and the defendant's criminal history is a factual assessment that is unreviewable in cassation proceedings unless manifestly illogical.

Parole chiave

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substitute fine discretionary power cassation inadmissibility factual assessment reeducative value recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 53 of Law No. 689/1981
Franco Ferrini, deducendo a motivo di impugnazione la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata negata la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 L.
Art. 58 of Law No. 689/1981
In particolare, l'art. 58, commi 1 e 2, prevede che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art.
Art. 59 of Law No. 689/1981
Art. 133 of the Criminal Code
58, commi 1 e 2, prevede che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Constitutional Court Judgment No. 186/2000
art. 133 c.p
58, commi 1 e 2, prevede che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Papadia
689 (Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Papadia, Rv.
Sez. 1 n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
194152), in quanto la sussistenza delle condizioni che consentono di applicare dette sanzioni sostitutive costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1 n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO ENRICO, nato a NAPOLI il 26/12/1959 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; udito il Sostituto Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 21/1/2020, è stata confermata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Rimini del 14/12/2017, che aveva condannato Enrico Borriello alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato il divieto di fare ritorno nel comune di Riccione, imposto con foglio di via obbligatorio per anni tre, emesso dal Questore di Rimini in data 20/11/2014, in quanto l'imputato veniva identificato a Riccione nei giorni 8/4/2015, 22/8/2015, 31/8/2015, 24/9/2015, 9/10/2015, 21/11/2015 e 24/11/2015.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. Franco Ferrini, deducendo a motivo di impugnazione la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata negata la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 L. n. 689 del 1981. Invero, ai giudici di merito competeva la verifica dei requisiti di legge per l'accesso a detta sanzione sostitutiva (continenza della pena inflitta e assenza di condizioni ostative), mentre il rigetto del beneficio è stato basato esclusivamente sulla valutazione negativa della efficacia afflittiva e rieducativa di detta sanzione sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La Legge n. 689 del 1981 conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della stessa legge. In particolare, l'art. 58, commi 1 e 2, prevede che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

La valutazione compiuta dal giudice con riguardo ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico. Invero, è risalente l'affermazione di questa Corte di legittimità della insindacabilità della decisione del giudice di merito di non applicare, a causa dei precedenti penali, una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve di cui agli artt. 53 e segg. del 24 dicembre 1981, n. 689 (Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Papadia, Rv. 194152), in quanto la sussistenza delle condizioni che consentono di applicare dette sanzioni sostitutive costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1 n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).

Nel caso di specie, accanto a considerazioni non strettamente funzionali rispetto all'oggetto della valutazione (quali la natura del reato commesso e l'inefficacia afflittiva e rieducativa della pena pecuniaria sostituita), la Corte territoriale ha richiamato pure "i precedenti penali dell'imputato, dedito alla commissione anche di reati contro il patrimonio" che legittimano-il diniego, ai sensi dell'art. 59 cit. Legge, sicché la mancata sostituzione risulta congruamente motivata, tanto più saldandosi la motivazione della sentenza di appello con quella, del tutto pertinente,- della sentenza di primo grado, in cui si è esclusa una previsione favorevole in ordine all'assolvimento del debito pecuniario.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liuni Stefano Mogini,_ sc) uJ-