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Sentenza — n. 16315/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation and procedural prescription timing errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of specific motivation for a communication device ban and the statute of limitations. The defense claimed the oral warning lacked specific reasons and that the offense had expired, but the court found the administrative order sufficiently motivated by the nature of the crimes. Furthermore, the statute of limitations was not yet complete at the time of the second-instance judgment, rendering the prescription argument procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 159/2011; Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.: The oral warning requires specific motivation for ancillary bans, and prescription claims must be evaluated based on the timeline relative to the second-instance judgment.

Parole chiave

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oral warning motivation communication device ban statute of limitations inadmissible appeal administrative penalty uso del telefono cellulare alla guida infrazione alle norme della circolazione licenza per antenna di telefonia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 4 D.Lgs. n. 159 del 2011
Art. 606 comma primo lett. b) cod. proc. pen.
Invece avrebbe avuto rilievo la prescrizione maturata prima di tale sentenza ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
art. 81 cod. pen
L'imputato è stato dunque condannato alla pena di nove mesi di reclu- sione ed Euro 1.300 di multa, unificati i reati ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28796 del 03/12/2013, Rotunno
Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano
Trattasi di motivazione sintetica, ma idonea a dare conto delle ragioni che hanno determinato l'impo- sizione dell'ulteriore divieto (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARZANO FRANCESCO, nato a PUTIGNANO (BA) il 31/01/1991 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; sentito il Procuratore Generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avv. ANTONIO LISI del foro di Bari, il quale si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/1/2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 13/12/2018, che aveva condannato Francesco Marzano per i reati di cui agli artt, 76, comma 2, e 73 D. Lgs. n. 159 del 2011, perché, sebbene sottoposto alla misura di preven- zione dell'avviso orale con provvedimento del 24/1/2013 del Questore di Bari, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare completo di batteria e scheda Sim; inoltre, era stato fermato alla guida di una vettura Lancia Y di sua proprietà, pur senza avere mai conseguito la patente. Reati accertati in Gioia del Colle, il giorno 11 maggio 2015. Con recidiva generica ed infraquinquennale. L'imputato è stato dunque condannato alla pena di nove mesi di reclu- sione ed Euro 1.300 di multa, unificati i reati ex art. 81 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Francesco Marzano, a mezzo del difensore, avv. Antonio Lisi, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in quanto i giudici di merito hanno omesso di verificare la legitti- mità del provvedimento questorile nella parte in cui - senza motivazione specifica - aveva imposto all'avvisato l'ulteriore prescrizione, facoltativa, del divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione ricetrasmittente. Rileva la difesa che l'avviso orale emesso dal Questore di Bari risulta privo di specifiche motivazioni, sicché avrebbe dovuto essere disapplicato, conseguendo la necessità di assolvere l'imputato per insussistenza del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011, in quanto commessa il giorno 11 maggio 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le censure. 1.1. Il primo motivo deduce la carenza di motivazione specifica della clausola facoltativa, accessoria all'avviso orale, del divieto di possedere o utiliz- zare apparati di comunicazione ricetrasmittente, che rappresenta un dispositivo di anticipazione della tutela penale volto a impedire il possibile uso dell'appa- recchio telefonico da parte di un soggetto ritenuto pericoloso, sul presupposto dei rischi connessi ad una sua utilizzazione nel contesto di attività illecite.In termini generali, ove manchi detta motivazione specifica, l'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato che ciò viola il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi che impongono limiti ai diritti soggettivi, anche in considerazione del dato che l'art. 3, comma 4, D.

Lgs. n. 159 del 2011 non prevede come conseguenza obbligata dell'avviso orale nei confronti di determinati soggetti il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, ma dà al questore la facoltà di imporre tale divieto, in considerazione della personalità dell'avvisato e del possibile uso da parte di questi degli apparati in questione, elementi che devono essere indicati nel provvedimento (Sez. 1, n. 28796 del 03/12/2013, dep. 2014, Rotunno, Rv. 261409). Nella fattispecie sottoposta a giudizio, tale obbligo di motivazione del provvedimento questorile risulta peraltro assolto, riportando l'ordinanza de qua la seguente motivazione «Impone a Marzano Francesco il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmit- tente, in considerazione del fatto che la tipologia dei reati commessi per i quali risulta anche condannato, fanno presumere che l'utilizzo di tali strumenti possa agevolare la commissione di ulteriori attività illecite».

Trattasi di motivazione sintetica, ma idonea a dare conto delle ragioni che hanno determinato l'impo- sizione dell'ulteriore divieto (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv. 278820). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto - alla data della sentenza di secondo grado: 30 gennaio 2020 - non era maturata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011, commessa il giorno 11 maggio 2015. Com'è noto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la instaurazione di un valido rapporto processuale e dunque non incide sul computo del termine di prescrizione, che si attesta in un momento successivo alla pronuncia di appello.

Invece avrebbe avuto rilievo la prescrizione maturata prima di tale sentenza ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liuni Stefano Mog