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Sentenza — n. 16312/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction for re-entry violation due to missing mandatory return order in administrative act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's criminal conviction against Khalifa Bouraya for violating re-entry restrictions. The defendant argued the administrative order was void because it lacked a mandatory instruction to return to his residence, a requirement established by consolidated case law. The court agreed, ruling that the absence of this specific prescription rendered the administrative act invalid and meant the criminal facts could not exist.

Regesto Legislator

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Art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011: The order of repatriation with mandatory return ticket is invalid without both a return to residence instruction and a prohibition from returning to the specific municipality; lack of either prevents the criminal offense from existing.

Parole chiave

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re-entry restrictions administrative act validity mandatory return instruction criminal offense non-existence procedural nullity d.lgs 159/2011 Cassation annulment inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza emessa in data 24 febbraio 2020 ha affermato la penale responsabilità di Khalifa Bouraya in riferimento al reato previsto dall'art. 76 co.3 d.lgs.
Art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 13975 del 5.3.2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOURAYA KHALIFA nato a LOULAD( MAROCCO) il 26/01/1993 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo ‘ y-ttAtk)(4.4.~7o a-tut Yem_vi o 00. (Le «-ejurr--€1-e?-a- '5-"k e ek). ;-ttrzeye lutku Met) t» i 41,0-02 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza emessa in data 24 febbraio 2020 ha affermato la penale responsabilità di Khalifa Bouraya in riferimento al reato previsto dall'art. 76 co.3 d.lgs. n.159 del 2011. La contravvenzione riguarda il rientro, dopo provvedimento di inibizione, in Morbegno. Il fatto risulta avvenuto in data 20 aprile 2016. Il giudice di primo grado afferma che il provvedimento emesso dal Questore non può essere disapplicato, essendo basato su dati obiettivi che concretizzano le ipotesi di pericolosità di cui all'art.1 del d.lgs. n.159 del 20111.

2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 30 aprile 2021 ha confermato la prima decisione. Si compie riferimento, in rapporto ai motivi di appello, al corretto inquadramento dell'appellante nella categoria soggettiva di cui all'art.1 co.1 lett.

b) d.lgs. n.159 del 2011.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Khalifa Bouraya, deducendo violazione di legge. 3.1 Con l'atto di ricorso si deduce l'invalidità del provvedimento amministrativo la cui violazione è stata penalmente sanzionata. Oltre a riproporre i temi già posti in sede di merito e relativi all'inquadramento del Khalifa nella specifica categoria soggettiva di pericolosità, si rappresenta che il provvedimento emesso dal Questore non conteneva la intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. Si tratta, in tesi difensiva, di violazione della procedura amministrativa idonea a determinare la nullità dell'atto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Pur trattandosi di un motivo di illegittimità dell'atto amministrativo non espressamente indicato nei motivi di appello, va ritenuto che la illegittimità dell'ordine di allontanamento sia rilevabile anche di ufficio, il che rende il ricorso ammissibile. 2 Al 4.2 Questa Corte di legittimità, con orientamento interpretativo ormai consolidato, ha ritenuto che in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (da ulltinno, Sez.

I n. 13975 del 5.3.2020, rv 278821). 4.3 Nel caso in esame va riscontrata, pertanto, la carenza di un presupposto essenziale di validità dell'atto amministrativo, la cui pretesa violazione non può integrare la condotta di reato contestata. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Stefano Mo ini L/el DEPOSITATA IN CANCELL