Cassation annuls aggravating circumstance for attempted murder due to insufficient evidence of organized crime involvement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the aggravating circumstance of organized crime involvement in the attempted murder case. The prosecution argued the crime was part of an internal 'ndrangheta power struggle, but the defense highlighted gaps in evidence regarding the victim's status and the specific roles of the defendants. The court ruled that the lower court's reasoning relied on insufficient inferences to meet the required standard of proof for this specific aggravating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: The aggravating circumstance of organized crime involvement requires a rigorous and complete evidentiary framework; mere suggestive hypotheses or isolated inferences regarding internal group dynamics are insufficient to satisfy the statutory burden of proof.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINETTI EMILIO nato a REGGIO CALABRIA il 19/07/1990 avverso l'ordinanza del 12/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocato URSINO MARIA ROSSANA, che insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento; ed avvocato POLITI CORRADO difensore fiducia di MOLINETTI EMILIO, che insiste nei motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 agosto 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Emilio Molinetti avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 15 luglio 2021 in relazione ai reati di tentato omicidio, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio, tutti pluriaggravati.
2. Il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la decisione impugnata attiene al tentato omicidio di Giorgio (detto Franco) Benestare, avvenuto il 26 maggio 2021 in Reggio Calabria ed eseguito mediante investimento della vittima, che procedeva a piedi lungo la via Croce Cimitero, da parte di un furgone Fiat Doblò, di provenienza furtiva, distrutto mediante incendio subito dopo il fatto, a bordo del quale si trovavano, stando all'impostazione accusatoria, Emilio Molinetti, odierno ricorrente, ed il correo Marco Geria. Il compendio indiziario raccolto a carico di Molinetti si giova, in primo luogo, delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza che hanno effigiato, tra l'altro: - la fase culminante (tra le 10:58:36 e le 10:58:57) del tentativo di omicidio, nella quale si distingue, alla guida del mezzo commerciale, un soggetto che indossa una t-shirt blu e, al suo fianco, altra persona che tiene appoggiata sulle gambe una giacca rossa; - i movimenti di Molinetti e Geria che, a bordo dello scooter del secondo, ma condotto, nell'occasione, dal primo, perlustrano, pochi minuti prima del delitto (e, specificamente, tra le 10:37:42 e le 10:39:08), la zona che, in quei giorni, era frequentata da Benestare (il quale, alle 10:42:19, entra in un supermercato ricadente nell'area interessata dagli spostamenti dello scooter) indossando, l'uno, una maglietta blu, compatibile con quella dell'autore materiale del tentato omicidio e, l'altro, una felpa rossa, identificabile con l'indumento che il passeggero del Doblò teneva sulle gambe; - il transito, in un momento (10:42:57) successivo a quello in cui è stato ripreso, per l'ultima volta, lo scooter di Geria, del Fiat Doblò che, dalla successione delle immagini, si percepisce essere stato prelevato dal punto, limitrofo, in cui era stato previamente lasciato in parcheggio e che, fino alle 10:55:33, perlustra la zona nella quale, in quel frangente, si trova Benestare;- il tragitto successivamente compiuto dal Doblò che, alle 11:03:50, si trova nelle immediate vicinanze del Torrente Scaccioti, ove viene dato alle fiamme ed abbandonato; - il passaggio nella stessa area, alle ore 11:07:50, di due soggetti, i quali indossano maglie di colore, rispettivamente, rosso e scuro, che, con le teste coperte da caschi, risalgono a passo svelto dal torrente per poi imboccare un viottolo sterrato in direzione mare; - la presenza, alle ore 11:36:35, di Geria che, a piedi, raggiunge, a piedi, un punto della SS 18 dal quale, dopo poco circa due minuti, passa uno scooter bianco identico al suo e condotto da un soggetto che indossa il casco ed una giacca rossa; - il transito dal medesimo punto, alle ore 11:50:56, di uno scooter, con targa coperta da un panno, che, guidato da un soggetto che indossa un casco, si dirige verso il torrente, lungo il percorso già seguito dal Doblò, per poi compiere il tragitto inverso alle ore 11:54:10.
3. Il Tribunale del riesame ha, in proposito, condiviso la ricostruzione operata, nell'ottica della gravità indiziaria, dal Giudice per le indagini preliminari. Ha, in particolare, stimato che Molinetti e Geria, agendo in attuazione di un piano già programmato da tempo ed organizzato nei dettagli, la mattina dei fatti, accertata la sussistenza di condizioni favorevoli, abbiano localizzato Benestare, le cui abitudini erano loro note, e, quindi, si siano posti a bordo del furgone, oggetto di furto perpetrato in Reggio Calabria il 24 marzo 2021, seguendo la vittima sino a quando questa, entrato nella Via Croce Cimitero, è stata violentemente investita con finalità sicuramente omicide, non coronate da successo perché, essendo stata la persona offesa sbalzata all'interno del ballatoio di una abitazione privata, gli autori del crimine non sono riusciti a portare a compimento la missione colpendola nuovamente e, magari, travolgendo il suo corpo con le ruote.
Molinetti e Geria, a quel punto, avrebbero spostato il furgone sul letto del Torrente Scaccioti, ove il correo rimasto non identificato, ne avrebbe curato, dopo meno di un'ora (e, nota il Tribunale del riesame, in perfetta coincidenza con il momento in cui alcuni operai intenti a lavorare avevano segnalato al loro datore di lavoro che il greto del corso d'acqua era interessato da un incendio), la distruzione. Il Tribunale del riesame ha, ulteriormente, dato atto del fallimento dell'alibi prospettato da Molinetti — peraltro coincidente con quanto esposto da Geria — che non ha ricevuto conferma, ed è, anzi, stato smentito, dai soggetti da lui indicati e prontamente escussi.Attestata l'idoneità degli elementi acquisiti a convincere della sussistenza, a carico di Emilio Molinetti, di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati oggetto di addebito, il Tribunale del riesame ha condiviso anche la provvisoria contestazione della circostanza aggravante sanzionata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., avuto riguardo alla caratura criminale della famiglia Molinetti e dello stesso Benestare, considerato esponente di spicco della cosca Tegano-De Stefano.
Ha, in particolare, stimato che, in assenza di elementi da cui desumere motivi di contrasto di natura meramente privata e personale tra la vittima e terzi, il tentato omicidio, realizzato secondo un piano meticolosamente e preventivamente architettato nei particolari, nel pieno centro del quartiere di Archi, sua roccaforte e pertinenza criminale, sia da ricondurre a finalità interne all'associazione mafiosa di appartenenza. In questa direzione milita, ha aggiunto, l'atteggiamento serbato da Benestare, il quale, a dispetto di quanto emerge dalle immagini registrate, ha reso dichiarazioni generiche, concise e scarne, affermando, in specie, al presumibile fine di sviare l'attenzione dalle dinamiche mafiose che lo coinvolgono, di non essere stato in grado di voltarsi per riconoscere l'identità degli attentatori e che l'agguato è stato, con ogni probabilità, frutto dell'individuale, estemporanea iniziativa di persona non del tutto compos sui.
Il Tribunale del riesame ha ulteriormente ipotizzato che Molinetti e Geria abbiano agito quali esecutori di direttive altrui e che la vicenda vada inquadrata in un più ampio progetto di riequilibrio degli assetti ‘ndranghetisti del territorio, secondo quanto, del resto, di recente emerso nel procedimento penale cd. «Malefix» in relazione al dinamismo di Luigi Molinetti, padre di Emilio, volto alla costituzione di un sottogruppo operativo, animato da spinte scissioniste, intenzionato ad ottenere maggiore autonomia ed il controllo del territorio mafioso di Gallico.
I giudici reggini hanno, infine, ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari di pregnanza tale da imporre la più rigorosa delle misure, proporzionata ed adeguata alla gravità del fatto ed alla propensione a delinquere palesata da Emilio Molinetti il quale, comunque, non ha allegato elementi idonei a vincere la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
4. Emilio Molinetti propone, con l'assistenza degli avv.ti Maria Rossana Ursino e Corrado Politi, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame disatteso l'eccezione fondata sulle modalità di redazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, priva della prescritta autonoma valutazione in quanto risolventesi nella mera ed acritica trasposizione dell'informativa di reato e della successiva richiesta del PM, estesa anche alle errate informazioni ivi riportate, quale quella, di primaria importanza nell'impostazione accusatoria, relativa al rango di Luigi Molinetti in ambito associativo.
Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. che, a suo modo di vedere, sconta l'assenza di precise indicazioni in merito all'identità dei presunti mandanti, oltre che la sua estraneità a contesti di criminalità organizzata, certificata dagli esiti del procedimento c.d. «Malefix», che, a differenza del fratello, non lo vedono in alcun modo protagonista o partecipe della vita della 'ndrangheta reggina. Con il terzo motivo, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati de quibus agitur quantunque manchi la prova che egli sia effettivamente stato a bordo del furgone che ha investito Benestare.
Osserva, al riguardo, che l'impostazione accusatoria trova un punto di marcata debolezza laddove assume che egli e Geria, nel giro di soli tre minuti, avrebbero abbandonato lo scooter per portarsi a bordo del furgone, il cui punto di parcheggio e partenza è rimasto ignoto. Il vero è, aggiunge, che il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame — che ha, per di più, omesso di spiegare perché la condotta non possa essere qualificata in termini di lesioni volontarie piuttosto che di tentativo di omicidio — è incentrato su sospetti, piuttosto che su veri e propri indizi, comunque privi del prescritto requisito di gravità, essendo, peraltro, del tutto ipotetico ed indimostrato l'indicato movente.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la ricorrenza di esigenze cautelari di natura specialpreventiva senza considerare gli elementi addotti dalla difesa, quali la sua pregressa incensuratezza, la dedizione a regolare attività lavorativa ed il positivo contegno serbato a seguito dell'esecuzione del titolo custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto con esclusivo riferimento all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e, di conseguenza, alle esigenze cautelari, mentre gli ulteriori motivi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto.2. L'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., prescrive che l'ordinanza che dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a precisare la portata di tale previsione normativa, ha affermato che il controllo del tribunale del riesame in merito all'autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari va operato sulla base del complessivo contenuto del provvedimento (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179) e può sortire esito positivo quando, nonostante l'ordinanza sia redatta con la tecnica della cd. «incorporazione», emerga, comunque, la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, richiedendosi, al riguardo, una valutazione autonoma ma non necessariamente difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339).
Ne discende, è stato ulteriormente rilevato, che il giudice è tenuto ad esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura ed i criteri adottati a fondamento della decisione, mentre gli elementi fattuali possono essere, invece, trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970).
Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso in esame, in cui il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere ripercorso la richiesta de libertate avanzata dal pubblico ministero, riportandone interi stralci ovvero facendovi rinvio, ne ha condiviso i contenuti in modo tutt'altro che acritico, rapportandosi di volta in volta con le fonti di prova analiticamente richiamate e concentrando in separati paragrafi le proprie valutazioni in ordine all'episodio, in vista dell'apprezzamento tanto della gravità indiziaria quanto delle esigenze cautelari.
Né, per giungere a diversa conclusione, vale obiettare, come fa il ricorrente, che il Giudice per le indagini preliminari, mutuando il contenuto della richiesta di applicazione di misura cautelare, ha preso le mosse dall'erronea attribuzione a Luigi Molinetti di ruolo apicale, anziché di mero partecipe, nell'ambito della cellula di 'ndrangheta nella quale egli avrebbe militato, questione che tange, come meglio si vedrò nell'esame del secondo motivo di ricorso, la coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato ma che, da sola, non vale, nel contesto sopra delineato, a dimostrare che il Giudice per le indagini preliminari, al momento di confrontarsi con l'atto di esercizio dell'azione cautelare, abbia abdicato al dovere di compiere la valutazione autonoma prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen..
3. Ragioni di ordine espositivo consigliano di esaminare, con priorità rispetto al secondo, il terzo motivo di ricorso, vertente sulla congruità della motivazione attraverso la quale il Tribunale del riesame ha ritenuto, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Emilio in ordine al tentato omicidio in pregiudizio di Giorgio (Franco) Benestare. 3.1. Al riguardo, è opportuno ricordare, in primis, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto ad individuare in Emilio Molinetti uno degli autori dell'agguato posto in essere la mattina del 26 maggio 2021 ai danni di Benestare. Ha tratto argomento, nei termini sopra già esposti, dalle informazioni restituite dagli apparati di videosorveglianza, che attestano la presenza in loco di Molinetti e Geria, a bordo dello scooter SH, e, quindi, del furgone utilizzato per l'aggressione, sul quale hanno preso posto due soggetti identificati, anche grazie al colore dei rispettivi indumenti, nei medesimi indagati.
La ricostruzione delle varie fasi della vicenda operata dal Tribunale del riesame appare armonica e lineare e si connota per una consistenza intrinseca che supera ampiamente la sfera del sospetto e della congettura: essa non soffre, peraltro, di incoerenze o momenti di contraddittorietà, poggiando su un quadro indiziario senz'altro idoneo a supportare, nell'ottica di semiplena cognitio propria dell'incidente cautelare, l'impostazione accusatoria ed a resistere alle obiezioni sollevate dall'odierno ricorrente. Molinetti pone l'accento, in specie, sull'assenza di prova piena in ordine all'identità del conducente e del passeggero del Fiat Doblò, essendo affidato il riconoscimento ad un'intuizione — quella relativa al riflesso di colore rosso che si nota sulle gambe del soggetto che occupa il sedile anteriore destro del veicolo — non suffragata da convenienti riscontri.
Rileva, ulteriormente, che, stando all'ipotesi di accusa, egli ed il correo avrebbero dovuto, nel breve giro di tre minuti, parcheggiare lo scooter e prendere il furgone, il cui punto di sosta è rimasto ignoto. Nota, infine, che il quadro indiziario si giova delle illazioni compiute circa un movente che, in realtà, resta nel limbo dell'equivocità. Così facendo, egli si pone in una prospettiva intesa, essenzialmente, alla contro-argomentazione, che, toccando il merito delle valutazioni operate dai giudici della cautela, non riesce a scalfire la complessiva solidità dell'impianto accusatorio.
Quantunque, invero, il movente indicato dagli investigatori sia, per come meglio si dirà all'atto di esaminare il secondo motivo di ricorso, plausibile ma non compiutamente dimostrato, le informazioni offerte dalle immagini e dai video estrapolati dalle telecamere installate sul territorio accreditano l'assunto secondo cui Geria e Molinetti, avendo previamente acquisito la disponibilità del furgone di provenienza furtiva, lo hanno lasciato in parcheggio in area prossima alla zona che Benestare, in quel periodo, frequentava, e, avuta contezza della presenza della vittima designata, hanno prelevato il mezzo che, di lì a poco, hanno utilizzato per investirla.
In questo contesto, l'analogia tra i colori degli indumenti nella disponibilità, rispettivamente, di Geria e Molinetti e degli autori del delitto costituisce elemento la cui rilevante valenza indiziaria deve essere apprezzata alla luce del quadro generale e, vieppiù, della palese inattendibilità delle giustificazioni offerte da entrambi gli indagati, che non hanno ricevuto conferma dai soggetti escussi a riscontro che, anzi, le hanno confutate.Va, altresì, sottolineato che il lasso temporale che gli indagati, stando alla prospettazione accusatoria, avrebbero dedicato, dopo essere spariti dalla vista delle telecamere, a parcheggiare il motociclo, raggiungere il punto di parcheggio del furgone, avviare la marcia e giungere nella zona in cui il mezzo è stato ripreso non appare, allo stato, eccessivamente ristretto e, sotto altro aspetto, che la dinamica dell'investimento accredita la tesi che vuole gli agenti animati da dolo francamente omicida; profilo, quest'ultimo che, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha convenientemente affrontato, valorizzando, in quest'ottica, anche il tentativo dei malviventi di travolgere una seconda volta la vittima, che è scampata alla nuova aggressione perché protetta dal muretto del ballatoio al cui interno era stata fortuitamente scaraventata.
Rebus sic stantibus, resta, in conclusione, confermata l'assenza, nel provvedimento impugnato, del dedotto vizio di motivazione.
3. Il secondo motivo di ricorso è, come sopra anticipato, fondato. L'ipotesi di accusa, avallata dai giudici della cautela, postula che Geria e Molinetti abbiano agito, quali esecutori del mandato loro conferito dagli esponenti apicali dell'organizzazione criminale dominante nel rione di Archi, allo scopo di eliminare Benestare, storicamente appartenente alla cosca Tegano e di ridefinire, in tal modo, gli equilibri interni alla 'ndrangheta locale. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame trae spunto, innanzitutto, dalla caratura criminale della vittima, più volte condannata per il delitto di associazione mafiosa e di recente indicata da un collaboratore di giustizia come ancora attiva, per di più con ruolo qualificato, nel panorama delinquenziale reggino.
Del resto, che Benestare ispiri il suo contegno a logiche devianti si coglie, continua il Tribunale del riesame, dalla reticenza mostrata nel riferire agli investigatori delle ragioni per le quali egli era stato bersaglio di un'aggressione tanto grave e dell'identità degli autori. Le modalità esecutive dell'agguato, attentamente pianificato ed eseguito sfruttando il controllo del territorio e l'atteggiamento omertoso di eventuali testimoni oculari, lo segnalano, allora, quale fatto tutt'altro che estemporaneo o frutto dell'isolata iniziativa di persone estranee alla 'ndrangheta.
In questa cornice andrebbe letta, dunque, l'azione di Emilio Molinetti, il cui padre, secondo quanto emerso in altro procedimento, era, al tempo, impegnato nella promozione della costituzione di un sottogruppo operativo, animato da spinte scissioniste, al fine di ottenere maggiore autonomia e, in ultimo, il controllo mafioso della frazione di Gallico, che ad Archi è contigua.Luigi Molinetti, dunque, sarebbe stato il regista dell'operazione volta ad affermare, con la forza della violenza, il proprio predominio 'ndranghetistico, a scapito di chi, come Giorgio (Franco) Benestare, intendeva mantenere, sia pure da posizione defilata, un ruolo di primazia, la cui esecuzione avrebbe demandato al figlio, oltre che a Geria, soggetti privi di un proprio spessore criminale, tale da consentire loro di gestire in autonomia un'iniziativa tanto eclatante e suscettibile di reazioni altrettanto cruente.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di un iter argomentativo suggestivo ma, nondimeno, affetto da non marginali fratture di ordine razionale, che attengono, in primo luogo, all'assenza di precise informazioni in ordine all'attuale collocazione criminale di Benestare ed al suo coinvolgimento nel contrasto che si assume essere insorto all'interno del gruppo De Stefano-Tegano, di appartenenza di Luigi Molinetti. Sotto altro, concorrente aspetto, insufficiente appare la descrizione del ruolo che Luigi Molinetti — il quale, va incidentalmente notato, non risulta essere sottoposto ad indagini per l'episodio de que agitur — avrebbe assunto in quel determinato contesto criminale, così come del coinvolgimento del figlio o di Geria, che, per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, sono rimasti, a differenza dei fratelli dell'odierno ricorrente, estranei all'indagine che ha disvelato l'attuale assetto 'ndranghetsitico della zona.
Nella delineata cornice, dunque, se appare sicuramente plausibile, per le ragioni enunciate dal Tribunale del riesame, che il tentato omicidio di Benestare sia frutto di una deliberazione adottata in senso alla 'ndrangheta reggina, il collegamento, espressamente indicato nella provvisoria contestazione, tra l'episodio e la «ri-organizzazione degli equilibri interni alla 'ndrangheta arcota» è ritenuto in esito ad un ragionamento — quello svolto dal Tribunale del riesame — che si affida ad intuizioni ed ipotesi insufficienti ad integrare, quanto all'aggravante speciale, il prescritto quadro di gravità indiziaria.
Si impone, pertanto, l'annullamento, limitatamente a questo aspetto, dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio sul punto, emendato dalle riscontrate carenze. Resta assorbito, ma non precluso, il motivo afferente alle esigenze cautelari, il cui apprezzamento è condizionato dalle conclusioni che saranno raggiunte in ordine all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., cui si riconnette l'applicazione delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.
Roma, lì 2 Lo, 2022 Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alle esi