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Sentenza — n. 15860/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court decision for omitting mandatory confiscation of a gun despite crime extinction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Lanusei Tribunal judgment that extinguished charges against Antonello Boi for unlicensed gun possession. The appeal argued the trial court failed to order mandatory confiscation of the firearm under specific statutes. The Court of Cassation ruled the appeal valid because confiscation is compulsory for all gun-related offenses even when the crime is extinguished, ordering the lower court to integrate this missing measure.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 legge 110/75; Art. 240 comma 1 cod. pen.: Mandatory confiscation applies to all crimes involving firearms even upon extinction of the offense, except for acquittal on merit or foreign ownership.

Parole chiave

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mandatory confiscation gun possession crime extinction art. 6 legge 110/75 art. 240 cod. pen. procuratore generale annullamento sentenza impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 della legge 110/75
Si è osservato 'al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit.
Art. 240 comma 1 del codice penale
110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod.
Art. 240 del codice penale
110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod.
Legge 152/75
artt. 240 cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 240 cod. pen
110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo
(Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Rv.
Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili
La confisca deve dunque applicarsi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito per insussistenza del reato, oppure di appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv.
Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich
272085; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv.
Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc. Costantini
267458; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc. Costantini, Rv.
Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti
265409; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv.
Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini
Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc. Cattane
Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino
241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: BOI ANTONELLO nato a LANUSEI il 05/11/1979 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG C h 41A c..c.W.LnY LipreNtAAVI1Z-0 rAe_;',1\\:fko Peosl<trà-t-kel-zro km4A-113 LAt'vTalpsi.rkit. AUP, 14p,r1cP,372.,LOCP. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 9 luglio 2021 il Tribunale di Lanusei proscioglieva l'imputato Antonello Boi dal reato di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di una roncola della lunghezza di cm. 45 e complessivi cm. 20,00 perché estinto per intervenuta prescrizione e dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché estinto per remissione di querela.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge nr. 152/75 per non avere il Tribunale disposto la cOnfisca della roncola in sequestro, oggetto del reato di cui al capo 1) dichiarato estinto, sebbene si trattasse di un caso di confisca obbligatoria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6, comma 1, della legge nr. 110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod. pen..

Si è osservato 'al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca. (Sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Rv. 214433).

La confisca deve dunque applicarsi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito per insussistenza del reato, oppure di appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Pg in proc. Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1,n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc.

Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310).La sentenza impugnata ha omesso di disporre la confisca pur avendo disposto l'estinzione del reato, ritenuto implicitamente perfezionato in tutti i suoi presupposti; pertanto, va integrata in questa sede sul punto con la disposizione di confisca erroneamente omessa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma in sequestro, che dispone. Così deciso in Ro