Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's subsequent waiver of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily waived the interest in the proceedings. Although the appellant argued procedural violations and errors in applying the law regarding the revocation of suspended sentences, the court noted that the Court of Appeal had already revoked the contested order on September 24, 2021. Consequently, the court ruled that the appeal lacked any remaining legal interest, rendering it inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 168 c.p. When an appellant waives the interest in the proceedings due to a subsequent judicial decision, the appeal is inadmissible regardless of alleged procedural or substantive errors.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROCINQUE DANIELE (RINUNCIANTE) nato a BENEVENTO il 08/01/1988 avverso l'ordinanza del 18/03/2019 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/se4g4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Nicola Lettieri, conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 18 marzo 2019 il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, disponeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a Mastrocinque Daniele con la sentenza del Tribunale di Firenze 10 giugno 2014 e con la sentenza del Tribunale di Firenze 15 dicembre 2014.
La revoca dei benefici era disposta per effetto del sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Pisa in data 17 novembre 2017. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che lamenta il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen., e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. In particolare, con il primo motivo il ricorrente evidenzia che l'avviso del decreto di fissazione dell'udienza in cui è stata disposta la revoca dei benefici non è stato dato né al condannato (perché la relativa notifica è tornata inevasa) né al difensore (perché la notifica è stata inviata al difensore di ufficio nonostante risultasse agli atti nomina fiduciaria).
Con il secondo motivo il ricorrente rileva che comunque nel merito non sussistevano i presupposti per la revoca dei benefici, perché la condanna sopravvenuta del Tribunale di Pisa del 17 novembre 2017, indicata nella motivazione del provvedimento impugnato, aveva avuto ad oggetto una contestazione di guida in stato di ebbrezza, mancherebbe quindi il presupposto del delitto o contravvenzione della stessa indole cui l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen, subordina la revoca automatica della sospensione condizionale, atteso che le due condanne del Tribunale di Firenze cui era stato applicato il beneficio avevano ad oggetto la prima un delitto di cui all'art. 609 -quater cod. pen. e la seconda un delitto dell'art. 337 cod. pen.
Considerato in diritto Vi è rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, che contestualmente evidenzia che la Corte di appello di Firenze con provvedimento del 24.9.2021 ha già revocato l'ordinanza impugnata.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese ed alla Cassa delle ammende trattandosi di sopravvenuta carenza di interesse per fatto indipendente dalla volontà o da situazione colposa del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso in Ro