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Sentenza — n. 15854/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against deportation order due to improper electronic submission and lack of digital signature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the opposition to the deportation order failed because it was not digitally signed and sent to an incorrect email address. The defendant argued that the submission was valid via PEC and that the court failed to allow evidence during the hearing. The court rejected these claims, holding that the procedural defects constituted a clear cause for inadmissibility under the relevant decree law.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if not digitally signed by the defender or transmitted to an address different from that indicated by the Ministry of Justice.

Parole chiave

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deportation appeal digital signature requirement incorrect email address procedural inadmissibility Ministry of Justice address difetto di sottoscrizione revoca dell'opposizione firma digitale

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
Secondo il Collegio, infatti, l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile ex art. 24, comma 6-sexies,.d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998
Con ordinanza in data 30 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di Khalid Bouzadi avverso il decreto di espulsione emesso in data 9 febbraio 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Elena Emma Piccati, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos
176; disposizione applicabile a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati (Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bouzadi Khalid, nato a Khouribga (Marocco) il 10 maggio 1982, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 30 giugno 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di Khalid Bouzadi avverso il decreto di espulsione emesso in data 9 febbraio 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998. Secondo il Collegio, infatti, l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile ex art. 24, comma 6-sexies,.d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, perché l'atto di opposizione non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore; nonché, in ogni caso, in quanto lo stesso era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica («uffsorv.alessandria@giustizia.it») diverso da quello indicato nell'apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (identificato, per l'Ufficio di sorveglianza di Alessandria, in «depositoatti penali. uffsorv.a lessa ndria@g iustiziacert. it» ).

2. Khalid Bouzadi ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Elena Emma Piccati, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che l'opposizione, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, sia stata depositata mezzo «pec» allegando atto con firma Pades, atto con firma Cades e copia di cortesia, scansionata per ovviare alle difficoltà riscontrate dagli uffici giudiziari nella lettura dei file firmati. Sotto altro profilo, si deduce che in sede di udienza, il 30 giugno 2021, non sia stata consentita la produzione di alcuna allegazione, non consentendo l'effettivo esercizio di difesa, chiedendo al Tribunale di sorveglianza di esercitare i propri poteri istruttori come avrebbe potuto e dovuto fare in base alla missiva qui allegata.

3. In data 9 dicembre 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che la dichiarazione di inammissibilità è stata motivata dal Tribunale di sorveglianza non soltanto a partire dalla mancata sottoscrizione digitale del difensore - profilo oggetto delle doglianze difensive - ma anche «perché l'atto di impugnazione è stato trasmesso ad un indirizzo (...) diverso da quello indicato» dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Ciò che, pertanto, ha determinato l'integrazione di una causa di inammissibilità ai sensi della lett.

e) del comma 6-sexies dell'art. 24, decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; disposizione applicabile a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati (Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos, Rv. 282168-01).3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto aspecifico e in quanto inidoneo a superare il profilo di inammissibilità originaria dell'opposizione. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in