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Sentenza — n. 15845/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's revocation of Angelo Scalora's probation was legally sound. The defense argued for procedural violations regarding the revocation's timing and logic, but the court found the trial judge properly evaluated the gravity of the drug-related offenses. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated facts already considered by the court of first instance without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal against the revocation of probation is inadmissible if it fails to demonstrate substantive legal errors or new facts, as the trial judge's discretionary assessment of the defendant's conduct during the probation period is binding in this stage.

Parole chiave

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probation revocation drug offenses inadmissible appeal discretionary assessment procedural error ricollocamento in un istituto soppressione dell'aiuto sociale assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Il difensore di Angelo Scalora ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni dell'art. 47 I.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019
Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALORA ANGELO nato a MODICA il 21/08/1984 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 31 marzo 2021, il Tribunale di,sorveglianza di Ancona revocava, con decorrenza dal suo inizio, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale che era stata precedentemente concessa al condannato Angelo Scalora. La revoca era basata sul rilievo che costui era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché raggiunto da gravi indizi in ordine a reati in materia di stupefacenti.

2. Il difensore di Angelo Scalora ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., sostenendo che la revoca della misura alternativa e la determinazione della sua decorrenza siano illegittime, e che il Tribunale di sorveglianza sia incorso in carenza, illogicità, erroneità delle motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01). È stato chiarito che, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01). 1.2.

Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto qui richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova sulla premessa erronea dell'efficacia di un automatismo fra la constatazione dell'avvenuta emissione di una misura cautelare custodiale a caricò di Angelo Scalora e la revoca stessa. Il Tribunale di sorveglianzà, infatti, ha reso un giudizio di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza del comportamento del prevenuto, quale emerge dalle risultanze dell'ordinanza datata 7 gennaio 2021, emessa, a carico di Angelo Scalora, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.

La decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità dei fatti, tali da rivelare, sin dall'inizio della misura dell'affidamento in prova, l'inesistenza di alcuna adesione del condannato al programma di risocializzazione. Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 -i la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,