Cassation court annuls supervision tribunal order for lack of adequate reasoning regarding early release eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Supervision Tribunal's order rejecting Luigi Ventrone's request for early release due to insufficient reasoning. Although the Tribunal cited Ventrone's past misuse of a phone and bank account, it failed to analyze other behavioral elements or consider his recent successful release. The Court ruled that the decision lacked adequate justification to determine Ventrone's genuine reintegration will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Artt. 54 e 69-bis l. 354/1975: A supervisory tribunal order rejecting a prisoner's early release request is void if it fails to provide adequate reasoning regarding all available behavioral elements or ignores contradictory evidence of reintegration will.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTRONE LUIGI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 20/05/1976 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dai Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 maggio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza presentata dal detenuto in espiazione di pena Luigi Ventrone per ottenere il beneficio della liberazione anticipata con riferimento al periodo di detenzione dal 25 novembre 2018 al-24 maggio 2019. La decisione era ricollegata al rilievo che il beneficio della semilibertà, al quale Ventrone era stato ammesso precedentemente, era stato revocato perché erano stati scoperti sia un suo telefono cellulare che egli abusivamente introduceva in carcere mettendolo a disposizione di altri detenuti affinché potessero comunicare abusivamente con i propri parenti; sia un suo conto corrente, sul quale i parenti di tali detenuti versavano somme di danaro come corrispettivo per detta disponibilità.
2. Il detenuto proponeva reclamo che veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza in data 8 luglio 2020.
3. Il difensore di Luigi Ventrone ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 54 e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione, in relazione al mancato esame, da parte del Tribunale di sorveglianza, dì una serie di elementi, emergenti dagli atti e indicati nel reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che, senza valutarli, aveva erroneamente rigettato la richiesta di concessione della richiesta liberazione anticipata per il periodo sopra indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, perché il Tribunale di sorveglianza non ha fornito giustificazione adeguata della propria decisione. Il provvedimento di rigetto di reclamo, ora impugnato, è basato sul rilievo specifico della condotta sopra descritta del condannato, riguardante l'uso di un telefono cellulare, ma non reca una congrua disamina di tutti gli altri elementi disponibili circa una serie di comportamenti tenuti dall'interessato, emergenti dagli atti. Manca, quindi, un'adeguata analisi, diretta a stabilire se tali comportamenti siano rivelatori effettivi della presenza o della mancanza, nel condannato, della volontà di o partecipazione all'opera di rieducazione. È carente, inoltre, nel provvedimento impugnato, la considerazione del fatto che, con ordinanza del 22 maggio 2020, è stata concessa a Luigi Ventrone la liberazione anticipata con riferimento al periodo di espiazione pena dal 25 maggio 2019 al 25 novembre 2019, immediatamente successivo a quello ora in esame.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza ora impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi allo stesso Tribunale di sorveglianza di Torino, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi sopra rilevati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma il 17 di