Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of logical motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The Tribunal of Surveillance rejected the early release request because the detainee was sanctioned for keeping a phone in his work garden. The Court found the Tribunal's reasoning complete, logical, and fully justified by the facts, leaving no room for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the lower court's motivation is coherent, logical, and free from legal or factual errors, as the appellate court's review is limited to verifying the respect for logical rules and legal canons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PONTANI MAURO ALBERTO GIORGIO nato il 16/07/1961 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Domenico A. R. Seccia, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 6 novembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Pescara rigettava l'istanza avanzata da Mauro Alberto Giorgio Pontani, condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione espiata nel semestre 6 aprile 2020 - 15 ottobre 2020.
2. Avverso il diniego del beneficio, Mauro Alberto Giorgio Pontani proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che lo rigettava con ordinanza del 9 febbraio 2021, sulla base del rilievo che il 28 settembre 2020 il detenuto era stato sanzionato con l'esclusione dall'attività sportiva e ricreativa per dieci giorni, per aver tenuto condotta irregolare e non consona, in quanto era stato scoperto che egli teneva sotto terra, nell'orto in cui svolgeva attività lavorativa, un involucro contenente un telefono cellulare.
3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi formulati sono manifestamente infondati, sia con riguardo alle deduzioni di violazioni di legge, sia con riguardo a quelle inerenti alla motivazione del provvedimento. 1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ricollega il rigetto del reclamo, e la conferma del provvedimento negativo emesso dal Magistrato di sorveglianza, alla valutazione di gravità, congruamente espressa, circa il comportamento irregolare del detenuto, che il 28 settembre 2020, come sopra già ricordato, era stato sanzionato in quanto era stato scoperto che egli teneva sotto terra, nell'orto in cui svolgeva attività lavorativa, un involucro contenente un telefono cellulare. 1.2.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di'sorveglianza.
Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il relativo apprezzamento motivazionale non si palesa, nella sua completezza, né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così