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Sentenza — n. 15706/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15706/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza emessa nei confronti di Mario Gaspare Bellafiore, 1'11 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021, di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 250 euro di multa per il reato di furto pluriaggravato, commesso in Castelvetrano il 7 marzo 2013, ed ha, invece, riconosciuto la continuazione tra detto reato e quello, pure di furto pluriaggravato, accertato con sentenza del 10 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2021, conseguentemente rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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art. 669 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15706/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 669 cod. proc. pen., dispone, al comma 1, che «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, stabilito che «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

Parole chiave

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doppia punibilità concorso materiale di reati contraffazione di merci crimine allegazioni di persecuzione contraddittorie altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 669 cod. proc. pen
L'art. 669 cod. proc. pen., dispone, al comma 1, che «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLAFIORE MARIO GASPARE nato a CASTELVETRANO il 04/01/1971 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi ldnammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza emessa nei confronti di Mario Gaspare Bellafiore, 1'11 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021, di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 250 euro di multa per il reato di furto pluriaggravato, commesso in Castelvetrano il 7 marzo 2013, ed ha, invece, riconosciuto la continuazione tra detto reato e quello, pure di furto pluriaggravato, accertato con sentenza del 10 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2021, conseguentemente rideterminando la pena.

2. Mario Gaspare Bellafiore propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Ferro, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione indebitamente ritenuto la diversità dei fatti indicati nell'istanza, omettendo di considerare che le imputazioni attengono alla medesima condotta e si distinguono soltanto per l'estensione temporale in termini che, nondimeno, dimostrano che il comportamento oggetto di addebito nell'ambito di un procedimento comprende interamente quello autonomamente contestato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. L'art. 669 cod. proc. pen., dispone, al comma 1, che «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, stabilito che «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554).3. Mario Gaspare Bellafiore è stato tratto e giudizio e condannato, in una prima occasione (cfr. sentenza del 10 gennaio 2018), per essersi impossessato, dall'Il gennaio 2011 all'il novembre 2013, dell'energia elettrica che ha utilizzato a servizio dell'abitazione a lui assegnata, sita in Castelvetrano, Via Campobello, Pal. 5, realizzando un allaccio abusivo alla rete elettrica. Nell'ambito dell'altro procedimento promosso a suo carico, egli è stato, invece, condannato (cfr. sentenza dell'il aprile 2018) per analoga condotta — in entrambe le sentenze facendosi univoco riferimento (cfr., in caso, l'imputazione e, nell'altro, il foglio 6 della motivazione) all'immobile sito al piano terra, lato destro — accertata il 7 marzo 2013.

Se, dunque, il fatto oggetto di addebito è, in un caso, precisamente delimitato dal punto di vista cronologico, non altrettanto può dirsi per l'altro, per il quale è indicata la sola data di accertamento, quella, cioè, in cui personale di Enel Distribuzione S.p.a., recatosi sul posto, scoprì che l'appartamento occupato da Bellafiore era abusivamente allacciato alla rete elettrica. Soccorre, in proposito, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel caso in cui il "tempus commissi delicti" non sia indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093;

Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475). Ora, dalla lettura della sentenza dell'Il aprile 2018, si evince che, nell'occasione, si considerò (cfr. pag. 11), ai fini della quantificazione dell'energia elettrica sottratta, che Bellafiore era formalmente residente in quell'immobile del 12 gennaio 2011, ovvero dal giorno successivo a quello che, nell'altro procedimento, segna l'inizio dell'attività criminosa a lui ascritta. Rilevato, ulteriormente, che l'importo addebitato all'imputato è pari, rispettivamente, ad euro 6.648,35 (sentenza dell'Il aprile 2018) ed euro 7.900 (sentenza del 10 gennaio 2018) e, dunque, che il periodo in contestazione è, nel primo caso, meno esteso che nell'altro, resta confermato che, nel procedimento originato dal primo recente accesso sui luoghi, Bellafiore fu effettivamente chiamato a rispondere di una condotta che, in quanto protrattasi dal 12 gennaio 2011 al 7 marzo 2013, è interamente compresa — secondo una relazione che, prendendo a prestito i concetti della logica matematica, può assimilarsi a quella tra insieme e sottoinsieme — in quella ascrittagli nel procedimento scaturito dall'intervento più recente, che va dall'Il gennaio 2011 all'il novembre 2013.Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni enucleate dall'indirizzo ermeneutico sopra evocato per applicare — previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, il disposto dell'art. 669 cod. proc. pen. e, di conseguenza, per revocare, ai sensi del comma 1 — la sentenza di condanna alla pena più grave, circoscrivendo l'esecuzione alla sanzione meno severa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 11 aprile 2018, irrevocabile il 30 aprile 2021.