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Sentenza — n. 15613/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the prior suspended sentence's revocation was legally sound regardless of the victim's compensation failure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Fortino inadmissible, ruling that the lower court's revocation of his suspended sentence was legally correct. Fortino argued that the suspension should be void because he failed to pay a 20,000 euro compensation to the victim of a fraud offense, which he claimed was a condition for the suspension. The court rejected this argument, holding that the existence of a prior unsuspended custodial sentence constituted a valid legal obstacle to the new suspension, making the compensation issue irrelevant to the revocation's validity.

Regesto Legislator

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Art. 164, para. 4; Art. 188, para. 3; Art. 616 c.p.p.: When a prior unsuspended custodial sentence exists, the failure to pay victim compensation does not constitute a new obstacle to conditional suspension, rendering an appeal challenging the revocation based on such non-payment manifestly unfounded.

Parole chiave

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conditional suspension revocation legal obstacle to suspension victim compensation requirement prior unsuspended sentence inadmissible appeal manifestly unfounded argument procedural costs award sospensione condizionale della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 164, para. 4 c.p.
Art. 188, para. 3 c.p.
pen., onde ricorrono le condizioni per disporre la revoca di diritto prevista, dall'art. 188, terzo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTINO GIUSEPPE nato a COSENZA il 09/07/1963 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha, tra l'altro, revocato, nei confronti di Giuseppe Fortino, la sospensione condizionale delle pene a lui inflitte con sentenze della Corte di appello di Catanzaro del 25 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 9 novembre 2019, e del Tribunale di Caltanissetta del 6 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2017. Ha, a tal fine, rilevato che la pena di un anno e sette mesi di reclusione, irrogata con la più recente decisione, cumulata con quella indicata nel precedente provvedimento, pari a nove mesi di reclusione e 600 euro di multa, supera i limiti di concedibilità previsti dagli artt. 163, primo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., onde ricorrono le condizioni per disporre la revoca di diritto prevista, dall'art. 188, terzo comma, cod. pen. per l'eventualità che la sospensione condizionale sia stata concessa, in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative.

2. Giuseppe Fortino propone, con l'assistenza dell'avv. Massimo Zicarelli, ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato che il Tribunale di Caltanissetta, nel disporre, con sentenza del 6 luglio 2017, la sospensione condizionale della pena, la ha subordinata al versamento, in un termine perentorio espressamente indicato, di una somma di denaro in favore della persona offesa e che l'inadempimento di tale prescrizione ha, di fatto, determinato il venir meno della prima sospensione e, dunque, della causa ostativa alla sospensione della pena inflitta con la sentenza del 25 luglio 2019.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo manifestamente infondato.

2. Sostiene il ricorrente che, qualora fosse accertato che egli non ha adempiuto alla condizione — il pagamento, entro tre mesi dalla richiesta, della provvisionale, pari a 20.000 euro, stabilita in favore della vittima della perpetrata truffa, costituitasi parte civile — indicata nella sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Caltanissetta, la sospensione condizionale dovrebbe intendersi tamquam non esset. Così facendo, egli introduce un argomento che non appare in alcun modo ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, atteso che, qualora pure si accedesse alla proposta ricostruzione, si sarebbe, comunque, al cospetto di una causa ostativa alla sospensione condizionale ed idonea a legittimare la revoca in executivis, costituita dalla pregressa condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, onde tangibile appare il difetto di qualsivoglia interesse alla contestazione del ragionamento, peraltro esente da fratture razionali o profili di contraddittorietà ed ossequioso del quadro normativo, sotteso alla decisione impugnata.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/