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Sentenza — n. 15591/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15591/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali Pasquale Gionta risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla menzionata Corte il 4 luglio 2014, il 25 febbraio 2011, il 23 ottobre 2017, il 15 maggio 2017, e in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 23 settembre 2016.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 15591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali sanzioni penali piano di esecuzione delle pene criminalità persistente doppia punibilità altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., sia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIONTA PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/08/1977 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali Pasquale Gionta risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla menzionata Corte il 4 luglio 2014, il 25 febbraio 2011, il 23 ottobre 2017, il 15 maggio 2017, e in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 23 settembre 2016.

2. Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di Pasquale Gionta ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., sia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sia vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia valutato in modo inadeguato gli indici dai quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto desumere che i reati giudicati erano stati commessi in attuazione di un medesimo disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra tutti i reati considerati nell'istanza, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia. Sono state compiute in modo adeguato le valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). Il giudice dell'esecuzione ha rispettato anche il principio in base al quale è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione a un sodalizio criminale e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 1.1.

Nel caso ora in esame, sono ragionevoli le valutazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la unitarietà del disegno criminoso fra tutti i predetti reati non si ravvisa. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato che non può essere accolta la prospettazione difensiva, secondo la quale i delitti in argomento dovrebbero ritenersi tutti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per la contestualità temporale e perché riconducibili all'attività del clan Gionta, sodalizio di tipo mafioso del quale Pasquale Gionta era capo indiscusso.

Con riguardo agli omicidi oggetto dell'istanza, il giudice dell'esecuzione ha spiegato che tali reati riflettono dinamiche e strategie di affermazione territoriale ogni volta diverse, in quanto maturati nei confronti di gruppi rivali differenti, in ragione dei mutevoli rapporti di forza e delle alleanze fra sodalizi criminali. L'ordinanza sottolinea che le circostanze in cui tali delitti vennero commessi non lasciano presumere che essi fossero stati tutti programmati nelle loro linee essenziali al momento del primo omicidio o dell'ingresso di Pasquale Gionta nella consorteria criminale di riferimento.

Con riguardo, poi, al reato di associazione finalizzata alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, reato anch'esso oggetto dell'istanza, il giudice dell'esecuzione ha posto in luce che è problematico ricondurre i singoli omicidi a un reato fisiologicamente strutturato in vista della commissione di reati fine nel settore specifico del narcotraffico e non dei reati contro la persona. L'ordinanza, poi, reca articolate osservazioni sugli omicidi oggetto dell'istanza. 1.2. A fronte di tali notazioni, non colgono nel segno le osservazioni formulate nel ricorso, perché non pongono in luce specifici elementi - in ipotesi, non considerati dal giudice dell'esecuzione - dai quali possa ricavarsi che detti reati siano stati programmati unitariamente.

Il ricorso propone una inammissibile rilettura di circostanze fattuali. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom