Sentenza — n. 15572/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 maggio 2021, il Giudice di Pace di Taranto ha dichiarato Kabir Hossain colpevole del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e lo ha condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore a cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 179 cod. proc. pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 181 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15572/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, da tempo chiarito che «In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.» (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN KABIR nato il 03/05/1982 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIUDICE Di PACE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, il rigetto del ricorso, e dal ricorrente che, con atto del 22 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 maggio 2021, il Giudice di Pace di Taranto ha dichiarato Kabir Hossain colpevole del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e lo ha condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore a cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Kabir Hossain propone, con l'assistenza dell'avv. Ines Galeotti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, per essere stato celebrato il giudizio a suo carico senza il rispetto del termine previsto dall'art. 20, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 274., ciò che ha prodotto una nullità che, a suo modo di vedere, non è stata successivamente sanata.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 22 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. È pacifico che, disposta la citazione a giudizio di Kabir Hossein innanzi al giudice di pace per l'udienza del 19 maggio 2021, il relativo decreto venne notificato all'imputato il 16 maggio 2021, ovvero in violazione del disposto dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che prevede, al riguardo, il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni. È altrettanto incontestato che, al dibattimento, svoltosi in assenza di Hossein, il suo difensore, nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nulla eccepì in ordine alla ritualità della vocatio in iudicium del proprio assistito.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, da tempo chiarito che «In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Con specifico riferimento al caso — nel quale non può in alcun modo dubitarsi dell'effettiva conoscenza dell'atto in capo al suo destinatario — di notificazione del decreto di citazione eseguita, nei confronti dell'imputato, in violazione del termine di comparizione è stato rilevato che «L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso» (Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098;
Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008, Pelizza, Rv. 240704). Dal combinato disposto degli artt. 181, comma 3, e 491, comma 1, cod. proc. pen. discende, dunque, che le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio devono essere eccepite, a pena di preclusione, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Non avendo il difensore di Hossain formulato, all'udienza del 19 maggio 2021, rilievi di sorta in ordine alla regolarità della citazione dell'imputato, si è, pertanto, prodotta, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, la sanatoria del vizio, insuscettibile di ulteriore deduzione.
3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Hossain al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23